pine-cone.jpg

Cerca nel sito

Costituzione della Repubblica Italiana - 27 dicembre 1947

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Documento firmato dal Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, a Palazzo Giustiniani il 27 dicembre 1947

  

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità so­ciale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di re­ligione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'egua­glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'orga­nizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i citta­dini il diritto al lavoro e promuove le condi­zioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che con­corra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, rico­nosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; ade­gua i principi ed i metodi della sua legisla­zione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, cia­scuno nel proprio ordine, indipendenti e so­vrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, ac­cettate dalle due parti, non richiedono pro­cedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religioso sono egual­mente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cat­tolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non. contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio sto­rico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si con­forma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione ita­liana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello stra­niero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie in­ternazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovra­nità necessarie ad un ordinamento che assi­curi la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni inter­nazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I RAPPORTI CITILI

 

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di deten­zione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non por atto motivato dell'auto­rità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgen­za, indicati tassativamente dalla legge, l'auto­rità di pubblica sicurezza può adottare prov­vedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restri­zioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi spe­ciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispon­denza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può es­sere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal ter­ritorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi paci­ficamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che pos­sono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi li­beramente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare libera­mente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne pro­paganda e di esercitarne in privato o in pub­blico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di re­ligione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di spe­ciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capa­cità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare libera­mente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di vio­lazione delle norme che la legge stessa pre­scriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da uffi­ciali di polizia giudiziaria, che devono imme­diatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquat­tro ore successive, il sequestro s'intende re­vocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di ca­rattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabi­lisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della citta­dinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patri­moniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legit­timi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appo­siti istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in tratta­menti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 29.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente respon­sabili, secondo le leggi penali, civili e ammini­strative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

 

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridici, dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità fa­miliare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure econo­miche e. altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fon­damentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un deter­minato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal ri­spetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipol­lente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'am­missione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione al­l'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordi­namenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per al­meno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo di­ritto con borse di studio, assegni alle fami­glie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione profes­sionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le or­ganizzazioni internazionali intesi ad affer­mare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribu­zione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavo­rativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settima­nale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assi­curare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di re­tribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprov­visto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano pre­veduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, ma­lattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme sta­bilite dalla legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordina­mento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitaria­mente in proporzione dei loro iscritti, stipu­lare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'am­bito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'uti­lità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi é i con­trolli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, me­diante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a ser­vizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carat­tere di preminente interesso generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfrut­tamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fìssa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione so­ciale della cooperazione a carattere di mutua­lità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo svi­luppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e so­ciale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il ri­sparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

 

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Tutti i cittadini hanno diritto di asso­ciarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere peti­zioni alle Csumere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, por l'ammissione ai pub­blici uffici e etile cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elet­tive ha diritto di disporre del tempo neces­sario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze annate si in­forma allo spirito democratico della Repub­blica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità con­tributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Co­stituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pub­bliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I - IL PARLAMENTO

 

Sezione I - Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta co­mune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione su­periore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un se­natore per duecentomila abitanti o per fra­zione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere- un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio univer­sale e diretto dagli elettori che hanno su­perato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Re­pubblica.

Il Presidente della Repubblica può no­minare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e let­terario.

Art. 60.

La Camera dei deputati è eletta per cin­que anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Pre­sidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi compo­nenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio rego­lamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia cia­scuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adu­narsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro compo­nenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione pre­scriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se ri­chiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo ri­chiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contempora­neamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompa­tibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono es­sere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appart ene, nessun membro del Par­lamento può essere sottoposto a proce­dimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domi­ciliare, salvo che sia colto nell'atto di com­mettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

 

Sezione II - La formazione delle leggi.

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata col­lettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Go­verno, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regola­mento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti ab­breviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la propor­zione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei compo­nenti della Camera o un quinto della commis­sione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di ap­provazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autoriz­zazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'appro­vazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza as­soluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenzi, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quin­dicesimo giorno successivo .alla loro pubblica­zione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio mo­tivato alle Camere chiedere una nuova deli­berazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto referendum popolare per delibe­rare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di in­dulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referen­dum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è ap­provata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è rag­giunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attua­zione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presen­tarli per la conversione alle Camere che, an­che se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non con­vertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di de­legazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ra­tifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano varia­zioni del territorio od oneri alle finanze o mo­dificazioni di leggi.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri compo­nenti una commissione formata in modo da ri­specchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle inda­gini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

 

TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repub­blica ha luogo per scrutinio segreto a maggio­ranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repub­blica ogni cittadino che abbia compiuto cin­quanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati con­voca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repub­blica, in ogni caso che egli non possa adem­pierle, sono esercitate dal Presidente del Se­nato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Pre­sidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Ca­mere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale,

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum, popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplo­matici, ratifica i trattati internazionali, pre­via, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, pre­siede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della ma­gistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repub­blica..

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sen­titi i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repub­blica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la re­sponsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei mini­stri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'eser­cizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costitu­zione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

 

TITOLO III - IL GOVERNO

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri.

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presi­dente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fi­ducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non im­porta obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firma­ta da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e indivi­dualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il nu­mero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Sezione II - La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assi­curati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determi­nate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche ammini­strazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclu­sivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non pos­sono conseguire promozioni se non per an­zianità. 

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rap­presentanti diplomatici e consolari all'estero.

 

Sezione III - Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura ché tenga conto della loro importanza numerica e qua­litativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contri­buire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consu­lenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo pre­ventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione dei bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

 

TITOLO IV LA MAGISTRATURA

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straor­dinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'ammini­strazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione, degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro po­tere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presi­dente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

II Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediata­mente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della ma­gistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provve­dimenti disciplinari nei riguardi dei magi­strati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attri­buite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che ab­biano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non pos­sono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'or­dinamento giudiziario o con il loro consenso,

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro sol­tanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'or­dinamento giudiziario.

ART. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giu­dici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giu­stizia.

ART. 109.

L'autorità giudiziaria dispone diretta­mente dalla polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio supe­riore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzio­namento dei servizi relativi alla giustizia.

 

Sezione II - Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali de­vono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedi­menti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di eser­citare l'azione penale.

ART. 113.

Contro gli atti della pubblica ammini­strazione è sempre ammessa la tutela giu­risdizionale dei diritti e degli interessi legit­timi dinanzi agli organi di giurisdizione ordi­naria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impu­gnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giuri­sdizione possono annullare gli atti della pub­blica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

 

TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

ART. 114.

La Repubblica si riparte in Regioni, Pro­vincie e Comuni.

Art. 115.

Le Regioni sono costituite in enti auto­nomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Art. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino- Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condi­zioni particolari di autonomia secondo sta­tuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Art. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fon­damentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in con­trasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

Circoscrizioni comunali;

Polizia locale urbana e rurale;

Fiere e mercati;

Beneficenza pubblica ed assistenza sa­nitaria ed ospedaliera;

Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

Musei e biblioteche di enti locali;

Urbanistica;

Turismo ed industria alberghiera;

Tramvie e linee automobilistiche d'in­teresse regionale;

Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

Navigazione e porti lacuali;

Acque minerali e termali;

Cave e torbiere;

Caccia;

Pesca nelle acque interne;

Agricoltura e foreste;

Artigianato.

Altre materie indicate da leggi costitu­zionali-

Le leggi della Repubblica possono de­mandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Art. 118.

Spettano alla Regione le funzioni ammini­strative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusiva­mente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Re­gione l'esercizio di altre funzioni ammini­strative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Pro­vincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

Art. 119.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi pro­pri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e par­ticolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi d'im­portazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che osta­colino in qualsiasi modo la libera circola­zione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del terri­torio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Re­gione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, confor­mandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Art. 122.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei con­siglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporanea­mente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Con­siglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presi­dente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro fun­zioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

Art. 123.

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi del­la Repubblica, stabilisce le norme relative al­l'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di inizia­tiva e del referendum, su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblica­zione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio re­gionale a maggioranza assoluta dei suoi com­ponenti, ed è approvato con legge della Re­pubblica.

Art. 124.

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coaudiva con quelle esercitate dalla Re­gione.

Art. 125.

Il controllo di legittimità sugli atti ammi­nistrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Re­pubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto ana­loghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e sena­tori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria am­ministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Art. 127.

Ogni legge approvata dal Consiglio re­gionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Go­verno, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pub­blicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consi­glio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Con­siglio regionale nel termine fissato per l'ap­posizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi com­ponenti, il Governo della. Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, pro­muovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di ehi sia la competenza.

Art. 128.

Le Provincie e i Comuni sono enti autono­mi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determi­nano le funzioni.

Art. 129.

Le Provincie e i Comuni sono anche circo­scrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono es­sere suddivise in circondari con funzioni esclu- sivamenté amministrative per un ulteriore decentramento.

Art. 130.

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il con­trollo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può es­sere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti delibe­ranti di riesaminare la loro deliberazione.

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi e Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abi­tanti, quando ne facciano richiesta tanti-" Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consen­tire che, Provincie e Comuni, che ne faociano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provin­ciali e la istituzione di nuove Provincie nel­l'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei Co­muni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interes­sate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 

TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I - La Corte costituzionale.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:1

sulle controversie relative alla legitti­mità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presi­dente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed ammini­strative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediata­mente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incom­patibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri inter­vengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legi­slatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pub­blicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regio­nali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costitu­zionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le con­dizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il fun­zionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzio­nale non è ammessa alcuna impugnazione.

 

Sezione II - Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deli- barazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza as­soluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referen­dum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinque­centomila elettori o cinque Consigli regio­nali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla mag­gioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se là legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costitu­zione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repub­blica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con de­creto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che pos­seggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, com­presa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 no­vembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a con­danna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con de­creto del Presidente della Repubblica, i mem­bri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. 

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sè stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Co­stituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attual­mente esistenti, salvo le giurisdizioni dei Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si prov­vede con legge al riordinamento del Tribu­nale supremo militare in relazione all'arti­colo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in confor­mità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle con­troversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesi­stenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nomi­nati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinno­vazione e durano in carica dodici anni.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni pro­vinciali sono indette entro un anno dall'en­trata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il pas­saggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Pino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le fun­zioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il pas­saggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni cen­trali, che sia reso necessario dal nuovo ordi­namento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di ne­cessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvi­soriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costi­tuzionali, formare altre Regioni, a modifi­cazione dell'elenco di cui all'articolo 131, an­che senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qual­siasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limita­zioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'in­gresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legi­slativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regio­nali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deli­berare nelle materie attribuite alla sua com­petenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del de­creto legislativo 16 marzo 1946, n. 98,

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rin­viano al Governo i disegni di legge, ad trasmessi, con eventuali osservazioni e propo­ste di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cin­que giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

 

 

 

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fon­damentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Please publish modules in offcanvas position.