pine-cone.jpg

Cerca nel sito

CM 10-9-1980, n. 254

CM 10-9-1980, n. 254

Applicazione dell'art. 53 della legge 312/80 nei confronti degli insegnanti di religione.


La L. 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato, all'art. 53, ultimo comma, detta una nuova disciplina per il trattamento economico degli insegnanti di religione.
La predetta norma stabilisce infatti, che «ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti a1l'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra».
Il Senato ha approvato, contestualmente alla citata L. 312/1980, un ordine del giorno nel quale sono contenuti chiarimenti sulle diverse norme della legge stessa.
Per quanto concerne il citato art. 53, il punto 12 dell' ordine del giorno precisa quanto segue: «L'ultimo comma dell'art. 53 è da intendere nel senso che si applichi agli insegnanti di religione che intendano
conseguire la costituzione e l'accettazione di posto orario cattedra, rimanendo salva la possibilità di mantenere incarichi di insegnamento ad orario parziale, restando nel qual caso il trattamento economico quello oggi in vigore».
Inoltre l'art. 47 della citata L. 312 dispone che «l'assunzione del personale di cui al presente titolo è disciplinata dalla normativa vigente in materia».
Ciò premesso, si impartiscono le seguenti istruzioni:

l . Modalità di conferimento degli incarichi

Le disposizioni soprariportate non modificano la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento di religione, che rimane regolata dalla L. 5 giugno 1930, n. 834 e dalle disposizioni successivamente emanate in applicazione della stessa legge.
Si conferma pertanto la disciplina vigente, precisando che anche in caso di conferimento di posto orario con trattamento cattedra l'incarico viene attribuito dal capo di istituto d'intesa con l'ordinario diocesano a sacerdoti, religiosi o laici riconosciuti idonei dall'ordinario stesso.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, ultimo comma, della L. 312/ 1980 si dovrà procedere per l' anno scolastico 1980-81 al conferimento degli incarichi sulla base di una nuova intesa per i singoli docenti da nominare e per le ore di insegnamento da conferire.
L'interessato a cui sarà conferito un incarico per posto orario con trattamento cattedra dovrà peraltro dichiarare espressamente l'accettazione.
Gli incarichi conferiti continueranno a produrre gli effetti negli anni successivi, fino a quando non sarà intervenuta una nuova intesa fra il capo d'istituto e l'ordinario diocesano, ai sensi della CM 14 maggio 1975, n. 127.

2. Insegnanti di religione destinatari del trattamento economico contemplato nell'art. 53, ultimo comma

Destinatari della predetta norma sono gli insegnati in possesso dei seguenti requisiti:

- 4 anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
- che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.

In prima applicazione la maturazione del requisito dei 4 anni di servizio di insegnamento di religione decorre dallo giugno 1977, data di decorrenza ai fini giuridici del benefici economici derivanti dalla L. 312/80 al personale della scuola. Pertanto il trattamento economico previsto dal!' art. 53, ultimo comma, della L. 312/80 potrà essere corrisposto a partire dal mese di giugno 1981, data in cui si compiono i 4 anni richiesti per l'applicazione della norma ai singoli docenti di religione interessati.

3. Trattamento economico [Omissis - Cfr. la CM 3-1-2001, n. 2]

Per quanto concerne lo stato giuridico degli Insegnanti di religione si precisa che l'art. 53 della L. 312/80 non ha modificato lo loro qualità di docenti non di ruolo e pertanto ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
In assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione, il posto orario con trattamento cattedra da costituire in applicazione del medesimo art. 53, ultimo comma, non costituisce posto di organico, ma solo l'accorpamento di ore di insegnamento di religione finalizzato alla corresponsione del nuovo trattamento economico.

La presente circolare è stata concordata con Il Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato -IGOP.

Please publish modules in offcanvas position.