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Legge Casati, n. 3725 13 novembre 1859

Legge Casati, n. 3725 13 novembre 1859

 

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc.

Principe di Piemonte, ecc. ecc.

 

In virtù dei pieni poteri a Noi conferiti colla legge del 25 aprile ultimo scorso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

 

TITOLO I - Dell'amministrazione della pubblica istruzione

a) Amministrazione centrale.

Art. 1. La pubblica Istruzione si divide in tre rami, al primo dei quali appartiene l'istruzione superiore; al secondo l'istruzione secondaria classica; al terzo la tecnica e la primaria.

Art. 2. Le Autorità che sono preposte all'Amministrazione centrale della pubblica Istruzione; sono:

Il Ministro della pubblica Istruzione;

Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione;

L'Ispettore generale degli studi superiori;

L'Ispettore generale degli studj secondarii classici;

L'Ispettore generale degli studj tecnici e primarii e delle scuole normali.

Del Ministro

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l'incremento; sopravveglia il privato a tutela della morale, dell'igienie, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico. Dipendono da lui, eccettuati gli istituti militari e di nautica, tutte le scuole e gli istituti pubblici d'istruzione e d'educazione, e rispettivi stabilimenti, e tutte le podestà incaricate della direzione ed ispezione dei medesimi, nell'ordine stabilito dalla presente legge.

Art. 4. Il Ministro mantiene fermi tra le Autorità a lui subordinate i vincoli di supremazia e di dipendenza stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; decide sui conflitti che possono sorgere tra di esse; riforma od annulla gli atti delle medesime in quanto questi non sieno conformi alle leggi ed ai regolamenti; pronuncia definitivamente sui ricorsi mossi contro tali Autorità.

Art. 5. Vigila inoltre col mezzo de' suoi Ufficiali o di altre persone appositamente da lui delegate le scuole e gl'istituti privati d'istruzione e d'educazione, e qualora i Direttori di tali Istituti ricusino di conformarsi alle leggi, può ordinarne il chiudimento, previo li parere del Consiglio Superiore.

Del Consiglio Superiore

Art. 6. Il Consiglio Superiore di pubblica Istruzione, sotto la presidenza del Ministro, è composto di 21 Membri, dei quali 14 sono ordinari e 7 straordinari, tutti nominati dal Re. Dei membri del Consiglio, 5 almeno saranno scelti fra persone che non appartengano alla classe degl'insegnanti ufficiali. I soli Consiglieri ordinari sono retribuiti. Tutti i Consiglieri durano in ufficio 7 anni. Nei primi quattro anni saranno estratti a sorte 3 Consiglieri, di cui due ordinari ed uno straordinario, non compresi quelli che furono estratti a sorte e confermati nei precedenti anni, o quelli che loro fossero stati sostituiti. In seguito escono d'ufficio i più anziani.

Art. 7. Il Ministro potrà ripartire il Consiglio in tre sezioni corrispondenti ai rami dell'insegnamento. In tal caso un Consigliere designato annualmente dal Ministro presiederà a ciascuna sezione. Un regolamento determinerà le respettive attribuzioni.

Art. 8. Ove il Ministro non presieda in persona, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente eletto dal Re fra i membri di esso, ad ogni biennio. Un Ufficiale del Ministero destinato dal Ministro adempie le funzioni di Segretario del Consiglio. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno undici Consiglieri.

Art. 9. Richiesto dal Ministero, il Consiglio prepara ed esamina le proposte di leggi e regolamenti relativi alla pubblica Istruzione, e dà il suo avviso sovra le materie concernenti l'insegnamento e l'amministrazione.

Art. 10. Esamina e propone all'approvazione del Ministero i libri, e i trattati destinati alle pubbliche scuole, e i programmi d'insegnamento.

Art. 11. Sarà sempre richiesto il parere del Consiglio, quando si tratti di valutare i titoli degli aspiranti a cattedre vacanti nell'Università del Regno, quando si tratti di conflitti di competenza fra le varie Autorità scolastiche; finalmente quando, tratti di mancamenti e colpe imputate ai Professori di scuole secondarie classiche e tecniche, delle normali e magistrali, se le colpe siano tali da meritare la deposizione. Gli imputati hanno diritto di presentare o per iscritto o verbalmente le loro difese. Il voto però del Consiglfo in tutti gl'indicati casi è puramente consultivo.

Art. 12. Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputate ai Professori delle Università, quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione per un tempo maggiore di due mesi, udite sempre le difese dell'incolpato.

Art. 13. Può tuttavia il Ministro in caso di urgenza o per far cessare, grave scandalo, sospendere d'autorità propria un Professore universitario sino a provvedimento da emanare dal Consiglio Superiore.

Art. 14. Il Consiglio conosce in via d'appello dell'esclusione e della interdizione temporanea dal corso degli studi pronunciata contro gli studenti delle Università. Esso inoltre esercita tutte quelle altre attribuzioni che gli sono conferite dalle disposizioni successive della presente legge.

Art. 15. Al termine d'ogni quinquennio il Consiglio Superiore presenta al Ministro una relazione generale dello stato di ciascuna parte dell'istruzione, colle osservazioni e proposte che stimerà convenienti. A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli Ispettori generali, e delle altre Autorità scolastiche.

Art. 16. Ogni volta che il Ministro lo giudichi opportuno intervengono alle sedute gli Ispettori generali, od il Consultore, ma senza voto deliberativo. Similmente può il Ministro anche su richiesta del Consiglio chiamare alle adunanze le persone II cui avviso sia riputato utile in qualche discussione, sempre quando non trattasi di questioni personali, salvo il caso previsto dall'art. 107. Ma in nessun caso questo avviso sarà computato nel numero dei voti del Consiglio.

Degli Ispettori generali

Art. 17. L'Ispettore generale degli studj superiori, l'Ispettore generale degli studi secondarii classici e lo Ispettore degli studj tecnici e primarii e delle scuole normali sono nominati dal Re. Essi sono pareggiati ai Membri del Consiglio Superiore nel grado e nei diritti loro conferiti dalle leggi.

Art. 18. Essi vegliano, ciascuno per la sua parte, l'andamento della pubblica istruzione, mantengono fermo l'Indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del Ministro gli schiarimenti e le istruzioni occorrenti alle podestà scolastiche subordinate a tenore delle leggi e dei rerolamenti.

Art. 19. Propongono al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le nomine e le promozioni degl'insegnanti, le onorificenze da accordarsi ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar luogo la loro condotta.

Art. 20. L'Ispettore generale degli studj superiori visita, per mandato del Ministro, le Università e gli stabilimenti scientifici posti sotto la sua vigilanza.

Art. 21. L'Ispettore generale degli studi secondarii classici e quello degli studj tecnici e primarii e delle scuole normali provvedono personalmente, o per mezzo degli ufficiali ad essi subordinati, alla visita di tutte le scuole e di tutti gl'istituti pubblici e privati, all'ispezione de' quali sono preposti. Il Ministro però può delegare queste visite a persone estranee agli uffizj della pubblica istruzione.

Art. 22. Gl'Ispettori generali, ciascuno pel suo ramo, compilano ogni anno e presentano al Ministro una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento posta sotto la loro vigilanza, dietro i ragguagli somministrati dalle varie autorità scolastiche. Ogni triennio sopra i dati offerti dagl'Ispettori generali e sotto la loro vigilanza viene pubblicata una statistica generale dell'istruzione pubblica del Regno.

Del Consultore legale

Art. 23. È applicato al Ministero un Consultore legale eletto dal Re.

Art. 24. Egli dà il suo avviso su tutti i dubbi che possono insorgere intorno all'intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti, come pure sulle questioni giuridiche relative agli istituti e alle fondazioni di pubblica Istruzione.

Art. 25. Per delegazione espressa del Ministro riferisce al Consiglio Superiore i mancamenti e le colpe per cui i Professori universitarii e i Dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o deposizione.

Art, 26. Le accuse contro gl'insegnanti ed uffiziali delle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e magistrali sono pure, per delegazione espressa del Ministro, portate davan ti al Consiglio Superiore dal Consultore legale, il quale appoggierà l'accusa sopra gli elementi fornitigli rispettivamente dagl'Ispettori generali.

Art. 27. 11 Consultore è chiamato in seno del Consiglio ogniqualvolta si tratti di deliberare intorno a ricarsi di studenti contro ai quali sia stata pranunciata la pena di esclusione o interdiziane temporanea dalle scuole.

Degli Ispettori

Art. 28. Sono posti a disposizione del Ministero due Ispettori delle scuole secondarie classiche, ed un Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche,

Art. 29. I due Ispettori delle scuole secondarie sotto l'immediata autorità dell'Ispettore generale degli studj secondari classici sono specialmente incaricati l'uno della parte scientifica, l'altro della letteraria. L'Ispettore delle scuole normali, magistrali e tecniche è sotto l'autorità dell'Ispettore generale degli studi tecnici e primari e delle scuole narmali. Ciascun di loro, a norma dei regolamenti, coadiuva il rispettivo Ispettore generale nell'esercizio delle sue attribuziani e savrattutto nella visita delle scuole e degli stabilimenti.

b) Amministrazione locale

Art. 30. Subordinatamente alle Autorità centrali sovrintendono all'amministrazione locale della pubblica istruzione; Per ogni Università un Rettore; In ogni Capo-luogo di Provincia un Regio Provveditore per le scuole secondarie classiche e le tecniche, un Regio Ispettore per gli studj primarii, ed un Consiglio per le scuole.

Art, 31. I Rettori delle Università sono nominati dal Re fra i Professori ordinarii dell'Università a cui appartengono. Durano in ufficio un anno e possono essere riconfermati.

Art. 32. I Regii Provveditori sono nominati dal Re fra le persone, che per dottrina, per autorità morale e per uffizi esercitati nella pubblica Istruzione sono reputate più idonee a tale carica. Essi sona di tre classi; ed oltre alla stipendio fissato tabella (A) hanno diritto ad una indennità per le spese d'ufficio, e rimborso per le spese di visita. Essi hanno addetto al loro ufficio un Segretario retribuito pure dal Governo a norma della tabella predetta; ed altre a questo impiegato negli uffizi dei Provveditori di prima classe vi sarà eziandio un plicato.

Art, 33. I Regii Ispettori delle scuole primarie sono nominati per Decreto Reale fra le persone che dottrina ed esercizio nell'insegnamento sono stimate più idonee tale ufficio. Essi sono di 3 classi. Il loro pendio è fissato a norma della tabella (A). Sarà pure addetto all'ufficio del Regio Ispettore un Segretario.

Art. 34. I Rettori, i Provveditori e gl'Ispettori provinciali, ciascuno nel rispettivo ramo, rappresentano il Ministro e ne fanno eseguire ordini.

Art. 35. Vegliano perciò all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in tutti gli stabilimenti sottoposti alla loro autorità.

Art. 36. Pronunciano, salvo ricorso all'Autorità superiore, sui richiami che possono venir fatti loro contro le decisioni degli ufficiali posti a capo di tali stabilimenti.

Art. 37. Promuovono presso il Ministero le ricompense per gli insegnanti ed ufficiali nei diversi rami dell'istruzione. Li ammoniscono in caso di negligenza nell'adempimento dei loro doveri, e in caso di mancanze e colpe gravi ne riferiscono al Ministero.

Art. 38. Essi corrispondono fra loro per le attinenze che esistono fra i rispettivi rami d'istruziane. e colle Autorità provinciali e comunali per tutto ciò che concerne l'istruzione pubblica. I Regii Provveditori e gli visitano personalmente le scuole e gli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza. Un regolamento determinerà il modo secondo il quale i Rettori, i Provveditori e gl'Ispettori avranno ad esercitare le loro diverse attribuzioni.

Art. 39. Il Consiglio provinciale per le scuole residente nel Capoluogo di provincia è composto; Del Regio Provveditore che lo presiede; Del Regio Ispettore che ne è Vice-Presidente; Del Preside (o dei Presidi) del Liceo (o Licei); Del Direttore (o dei Direttori) di ginnasio (o ginnasi) in quella città esistente; Del Direttore dell'Istituto tecnico e delle scuole tecniche esistenti nella città stessa; Di due membri scelti dalla Deputazione provinciale a pluralità di suffragi; Di due membri scelti dal Municipio del predetto Capo-luogo a pluralità di suffragi. Uno dei membri del Consiglio, eletto annualmente a maggioranza di voti dal medesimo, vi compierà l'ufficio di Segretario.

Art. 40. Il Consiglio si raduna una volta al mese in giorno determinato dal Presidente, ed ogni volta che il medesimo lo giudichi necessario, o sulla proposta di tre membri.

Art. 41. Essa attende acciò sieno osservate le leggi ed i regolamenti nelle scuole e negli istituti posti entro il territorio di sua giurisdizione; ordina le visite straordinarie che giudica necessarie; dà quei provvedimenti che stima opportuni nei limiti delle sue attribuzioni; propone al Ministro quelli che eccedono tali limiti; provvede d'urgenza chiudendo temporaneamente gl'istituti e le scuole di qualunque natura, senza distinzione d'insegnanti, in cui esistessero gravi disordini, riferendone tosto al Ministro per le definitive disposizioni.

Art. 42. Spetta al Consiglio l'approvare le proposte dei Maestri e delle Maestre di scuole elementari fatte dai Consigli comunali; il proporre l'apertura di nuove scuole, e le spese per l'istruzione primaria e secondaria all'Autorità amministrativa competente, ed il decidere le controversie tra queste Amministrazioni e gli insegnanti in quanto si riferiscono alle discipline scolastiche.

Art. 43. Delibera sull'ammissione ai corsi degli studj ed agli esami delle scuole secondarie classiche e tecniche e delle normali quando insorgano dubbiezze nell'applicazione dei regolamenti.

Art. 44. Esamina i materiali statistici riguardanti l'istruzione pubblica e privata della provincia, e li trasmette colle sue avvertenze al Ministro.

Art. 45. Nei Capi-luoghi di circondario vi sono Ispettori eletti dal Ministro. Oltre allo stipendio portato dalla tabella, sarà loro accordata un'annua indennità per spese di giro e d'ufficio da stabilirsi dai Consigli Provinciali amministrativi. Il Ministro può, a seconda dei bisogni, assegnare due o più circondarii ad un solo Ispettore.

Art. 46. Essi rappresentano, ciascuno nel proprio circondario, il Regio Proovveditore e l'Ispettore Regio e li coadiuvano nell'esercizio delle loro incumbenze e nella compilazione della statistica delle scuole e degl'istituti.

TITOLO II - Dell'istruzione superiore

CAPO I - Del fine dell'Istruzione superiore e degli Stabilimenti in cui è data

Art. 47. L'Istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private In cui si richiede la preparazione di accurati studj speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria,

Art. 48. Essa sarà data a nonna della presente legge nelle Università di Torino, di Pavia, di Genova e di Cagliari, nell'Accademia scientificoletteraria da erigersi in Milano, e nell'Istituto universitario da stabilirsi per la Savoia nella città di Ciamberi.

Art. 49. L'insegnamento superiore comprende cinque Facoltà, cioè:

1. La Teologia;

2. La Giurisprudenza;

3. La Medicina;

4. Le Scienze fisiche, matematiche e naturali;

5. La Filosofia e le Lettere.

L'Istituto universitario di Ciamberi sarà costituito da una Facoltà di Filosofia e di Lettere, e dalle Scuole universitarie già prima esistenti in quella Città. Nell'Accademia di Milano saranno dati gli insegnamenti propri! della Facoltà di Filosofia e Lettere, oltre agli altri contemplati all'art. 172.

Art. 50. Le spese di questi Stabilimenti e degli Istituti che ne fanno parte, o vi sono annessi, saranno a carico dello Stato. Le proprietà però, le ragioni ed i beni di ogni maniera di cui tali Stabilimenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso, saranno loro mantenuti a titolo di dotazione, nè potranno essere distratti dallo scopo cui furono destinati; I redditi provenienti da queste dotazioni saranno inscritti annualmente a sgravio dello Stato nell'attivo che sarà attribuito a ciascuno degli Stabilimenti cui appartengono.

CAPO II Degli insegnamenti delle diverse Facoltà

Art. 51. Gli insegnamenti che dovranno essere dati in un determinato stadio di tempo nelle diverse Facoltà sono i seguenti:

Facoltà Teologica

1.  Istruzioni bibliche; 2. Sacra Scrittura; 3. Storia ecclesiastica; 4. Istruzioni teologiche: 5. Teologia speculativa; 6. Materia sacramentale; 7. Teologia morale; 8. Eloquenza sacra.

Facoltà Giuridica

1. Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche; 2. Diritto romano; 3. Diritto civile patrio; 4. Diritto ecclesiastico; 5. Diritto penale; 6. Diritto commerciale; 7. Diritto pubblico interno ed amministrativo; 8. Procedura civile e penale: 9. Storia del diritto; 10. Diritto costituzionale: 11. Filosofia del diritto; 12. Diritto: internazionale; 13. Economia politica; 14. Le nozioni elementari di medicina legale.

Facoltà Medica

1. Chimica generale inorganica: ed organica; 2. Botanica; 3. Zoonomia; Zoologia medica; 4. Anatomia umana normale; 5. Fisiologia; 6. Patologia generale; 7. Materia medica; 8. Clinica medica e Patologia speciale, medica; 9. Clinica chirurgica e Medicina operativa; 10. Patologia speciale chirurgica ed istituzioni chirurgiche; 11. Oculistica teorico-pratica; 12. Ostetricia teorico-pratica; 13. Anatomia patologica; 14. Medicina legale, igiene e polizia medica.

Potranno in seguito essere stabiliti insegnamenti di perfezionamento per varii rami di Scienze mediche negli ospedali di Torino e di Milano.

Corso pei Farmacisti.

1. Botanica; 2. Mineralogia; 3. Chimica generale; 4. Farmacia teorico-pratica,

Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali

1. Introduzione al calcolo; 2; calcolo differenziale ed integrale; Meccanica razionale; 4; Geodesia teorica; 5. Geometria descrittiva; 6. Disegno; 7. Fisica; 8. Chimica generale; 9. Mineralogia e Geologia; 10. Zoologia; 11. Botanica.

Facoltà di Filosofia e Lettere

1. Logica e Metafisica; 2. Filosofia morale; 3. Storia della Filosofia; 4. Pedagogia; 5. Filosofia della Storia; 6. Geografia e Statistica; 7. Storia antica e moderna: 8. Archeologia; 9. Letteratura greca, latina, italiana (e francese nella Facoltà di Ciamberì); 10. Filologia

Art. 52. Queste diverse, materie saranno insegnate, per quanto sarà possibile, dove esistono le singole Facoltà. Ciò nulla meno l'insegnamento della Facoltà di Filosofia e di Lettere non sarà dato compiutamente, nè i gradi accademici cui indirizza saranno conferiti che nella Università di Torino, nell'Accademia di Milano, e nell'Istituto universitario di Ciamberì. Nelle altre Università l'insegnamento filosofico e letterario sarà dato nei limiti di un acconcio sussidio agli studj delle diverse Facoltà che vi sono istituite.

Art. 53. Alla Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche dell'Università di Torino sarà annessa una Scuola d'applicazione in surrogazione all'attuale Regio Istituto tecnico, in cui si daranno i seguenti insegnamenti: 1. Meccanica applicata alle macchine ed Idraulica pratica; 2. Macchine a vapore e ferrovie; 3. Costruzioni civili, idrauliche e stradali; 4. Geodesia pratica; 5. Disegno di macchine; 6. Architettura; 7. Mineralogia e Chimica docimastica; 8. Agraria ed Economia rurale. Inoltre alla Facoltà anzidetta in Torino e Pavia saranno annesse Cattedre di Analisi, e Geometria superiore, di Fisica-matematica, e di Meccanica superiore.

Art. 54. Nella Facoltà di Filosofia e di Lettere dell'Università di Torino e nell'Accademia di Milano potranno inoltre essere dati insegnamenti di lingue antiche e moderne, come eziandio corsi speciali di Letteratura e di Filosofia, non che corsi temporanei relativi a diversi rami di Scienze a complemento delle altre Facoltà.

Art. 55. La durata, l'ordine e la misura, secondo i quali questi insegnamenti dovranno esser dati, verranno determinati nei regolamenti che in esecuzione della presente legge saranno fatti per ciascuna Facoltà.

CAPO III - Del Corpo Accademico

Art. 56. Il Corpo Accademico in tutte le Università è formato dai Professori ordinarii, e, là dove vi sono, dai Dottori aggregati. Le persone che senza appartenere ad alcuna delle Facoltà, sono depur.1It a titolo di Professorii straordinari o ad un altro titolo qualunque autorizzate ad esercitare qualche ufficio Accademico nella Università, non fanno parte di questo Corpo.

SEZIONE I - Dei Professori ordinarj

Art. 57. I Professori ordinari sono nominati dal Re fra le persone che, previo concorso a norma di questa legge, saranno state dichiarate idonee a tale uffizio.

Art. 58. Vi sono due forme di concorso: il concorso per esame ed il concorso per titoli. Il concorso per esame consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto, ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare non soltanto la perizia dei candidati intorno alle discipline del concorso, ma eziandio la loro attitudine ad insegnare. Il concorso per titoli consiste nell'esibizione di opere stampate, e di altri documenti atti ad accertare che i candidati posseggono le qualità di cui si cerca la prova nel concorso per esame.

Art. 59. Queste due forme di concorso sono indipendenti l'una dall'altra in ciò, che gli aspiranti avranno facoltà di presentarsi o per tutte due in pari tempo, o solamente per l'una di tali forme. Ogni aspirante quindi dovrà dichiarare, nella domanda in cui chiede di essere iscritto fra i candidati, il modo di concorso al quale intende sottomettersi.

Art. 60. I concorsi saranno denunziati quattro mesi almeno prima del giorno in cui dovranno aver principio le pratiche che ai medesimi si riferiscono.

Art. 61. Essi saranno intimati nelle sedi delle Università in cui avranno avuto luogo le vacanze alle quali si vorrà provvedere. Non pertanto il Ministro potrà far intimare il concorso anche in altra Città.

Art. 62. Il merito dei singoli candidati sarà apprezzato da una Commissione nominata dal Ministro fra le persone conosciute per la loro perizia in simili materie od in quelle che vi sono affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime. La Commissione consterà non meno di 5 membri e non più di 9, compreso almeno un membro del Consiglio Superiore che la presiederà.

Art. 63. Gli esperimenti del concorso per esame avranno luogo, per quanto è possibile, in pubblico e dinanzi alla predetta Commissione, alla quale saranno previamente stati sottoposti i titoli che costituiscono l'altra forma di concorso.

Art. 64. Il giudizio della Commissione si risolve in una dichiarazione di eleggibilltà in favore dei candidati che nel concorso per esame si saranno chiariti idonei all'insegnamento cui aspirano, classificandoli in ragione di merito scientifico, come pure in favore di quelli che nel concorso di titoli avranno fornita prova d'idoneità.

Art. 65. Il merito del candidato che avrà concorso, in pari tempo, per esame e per titoli, sarà apprezzato complessivamente per le due forme.

Art. 66. I giudizj della Commissione intorno al merito di ciascun candidato saranno stesi, coi motivi su cui saranno fondati, in una relazione diretta al Consiglio Superiore. Questa relazione dovrà essere firmata dai membri della Commissione. Ognuno di essi potrà aggiungervi le osservazioni che crederà opportune per ispiegare il proprio voto.

Art. 67. Le deliberazioni della Commissione avranno luogo ad assoluta maggioranza di voti, ma non si avranno per valide se non vi saranno concorsi almeno i due terzi de' suoi membri, non compreso il Presidente, il cui voto, in caso di parità, sarà preponderante.

Art. 68. Le solennità del concorso, i termini entro i quali dovranno essere fatte le domande di ammissione ai medesimi, le forme da osservarsi dalla relativa Commissione, come altresì l'ordine secondo il quale dovranno aver luogo i diversi esperimenti, saranno determinati da apposito Regolamento.

Art. 69. Il Ministro potrà proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte, o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare.

Art. 70. TI numero dei Professori ordinarii che potranno essere nominati in ciascuna Università è in ogni Facoltà come segue:

Università di Torino e di Pavia con l'Accademia di Milano.

Per la Teologia                                                                                                   N. 6

Per la Giurisprudenza                                                                                        N. 10

Per la Medicina                                                                                                  N. 11

Per le Scienze Fisiche e Matematiche compresa la scuola d'applicazione        N. 11

Per la Filosofia e le Lettere                                                                                N. 10

Università di Genova

Per la Teologia                                                                                                   N. 5

Per la Giurisprudenza                                                                                        N. 8

Per la Medicina                                                                                                  N. 9

Per le Scienze Fisiche tematiche                                                                        N. 7

Per la Filosofia e le Lettere                                                                                N. 4

Università di Cagliari

Per la Teologia                                                                                                     N. 3

Per la Giurisprudenza                                                                                          N. 8

Per la Medicina                                                                                                    N. 8

Per le Scienze Fisiche e Matematiche compresa la scuola d'applicazione          N. 6

Per la Filosofia e le Lettere                                                                                  N. 3

Istituto Universitario di Ciamberì

Per la Filosofia e le Lettere                                                                                                       N. 6

Tutti gli altri insegnamenti delle rispettive Facoltà saranno dati da Professori straordinarii e da incaricati speciali.

Art. 71. Gli stipendi dei Professori ordinarii saranno regolati in, ciascuna Facoltà in base all'annessa tabella (B), salvo il disposto degli articoli 73, 74 e 182.

Art. 72. Tutti questi stipendi si accresceranno di un decimo per ogni quinquennio di effettivo servizio. Il quinquennio per questi aumenti non comincierà a decorrere che dal giorno in cui questa legge sarà posta ad esecuzione. I Professori, però che alla pubblicazione della presente legge saranno cinque o più anni di non interrotto servizio, godranno immediatamente dell'aumento di un decimo sulla norma de' nuovi stipendi. I Professori poi che a norma della legge avevano l'affidamento di aumenti progressivi senza che abbiano ancora ottenuto nessuno di questi auumenti, ed agli assegnamenti dei quali non è stato recato alcun accrescimento per lo stabilimento dei nuovi stipendii, avranno diritto che per questo rispetto negli aumenti si computino a loro favore gli anni di servizio prestati precedentemente.

Art. 73. Al fine eziandio di chiamare nelle diverse Facoltà i Professori di cui all'art. 69, e di ritenervi quelli che sarebbe meno facile di surrogare, si potranno aumentare tali stipendi della. metà. Questo accrescimento sarà fatto per Decreto Regio, previo parere del Consiglio Superiore. Il Decreto dovrà contenere i motivi dell'aumento. A questo stesso fine e colle stesse riserve si potrà derogare alle norme prescritte all'art. 70.

Art. 74. La condizione di coloro tra i Professori attuali che, a titolo di stipendio o di emolumenti fissi, percepiscono una somma maggiore di quella che loro è assegnata in questa legge, non sarà cambiata se non nella parte per cui lo stabilimento dei nuovi stipendi loro è favorevole. Questi Professori non avranno diritto all'aumento di cui all'art. 72, se non per la parte che concerne gli assegnamenti che, a tenore di questa legge, loro sono attribuiti a titolo di stipendio.

Art. 75. Nessuno può essere investito simultaneamente della qualità di Professore in due diverse Facoltà. Il titolare di una cattedra però potrà essere chiamato a dare un insegnamento regolare in una Facoltà diversa dalla sua, ma non avrà in quella, tanto rispetto allo stipendio, quanto rispetto alle prerogative accademiche, che i diritti di un Professore straordinario. Se egli è chiamato ad insegnare o dirigere esercizj scientifici o letterarii in alcuno degli stabilimenti annessi all'Università di cui fa parte, avrà diritto, a meno che non vi adempia ad un dovere inerente alla cattedra, ad una conveniente indennità.

Art. 76. I Professori delle Università potranno essere chiamati a dare, ciascuno nell'ordine de' suoi studi, corsi regolari negli stabilimenti superiori d'Istruzione secondaria classica o tecnica istituiti da questa legge. Essi avranno in tal caso diritto ad un'indennità annuale, ma non vi assumeranno mai la qualità di Professori addetti a questi stabilimenti.

SEZIONE II - Dei Dottori aggregati

Art. 77. I Dottori aggregati sono mantenuti. nelle Università nelle quali esistono attualmente. La qualità di Dottore aggregato si ottiene per mezzo dei concorsi che a questo fine saranno annualmente intimati nelle diverse Facoltà.

Art. 78. Per essere ammessi al concorso di aggregazione in una Facoltà conviene aver ottenuta almeno da due anni la laurea che si conferisce nella medesima, od essere inpossesso di titoli riputati equivalenti a questa laurea. L'estimazione di tali titoli sarà fatta, salvo ricorso al Consiglio Superiore, dalla Facoltà.

Art. 79. Vi sarà un concorso per ogni anno in ciascuna Facoltà, talchè ognuna delle diverse materie che vi si insegnano possa divenire in breve stadio di tempo oggetto di un concorso. Il numero dei candidati che in ogni concorso potranno essere promossi all'aggregazione non eccederà mai quello di due.

Art. 80. Per l'aggregazione alla Facoltà di Filosofia e Lettere non si apriranno concorsi che nell'Università di Torino.

Art. 81. I concorsi avranno luogo dinanzi a Commissioni appositamente istituite, e colla maggior pubblicità possibile, per via di esperimenti orali e scritti in ognuna delle materie che formano argomento dei concorsi medesimi.

Art. 82. Ciascuna di queste Commissioni sarà composta del Preside della rispettiva Facoltà, il quale ne avrà la presidenza, del Professore ordinario o straordinario al quale è affidato l'insegnamento della materia del concorso, di tre membri eletti nel suo seno dall'intiera Facoltà, e di quattro altri membri scelti dal Ministro o nel Corpo accademico o fuori di esso fra coloro che saranno riputati idonei a tale uffizio. Nelle Facoltà dove la stessa materia è affidata a più Professori, ciascuno di essi sarà chiamato alternativamente a far parte delle Commissioni che pei concorsi sopra questa materia saranno istituite.

Art. 83. A queste Commissioni spetterà l'apprezzare il merito di cui i singoli candidati avranno dato prova nei diversi esperimenti, e di pronunciare, ove occorra, definitivamente nei limiti prescritti nell'alinea dell'art. 79, la promozione di coloro che si saranno chiariti più idonei.

Art. 84. Non pertanto la qualità di Dottore aggregato potrà senz'altro essere conferita dal Re, ed anche, mediante elezione con due terzi di maggioranza, dalle d1verse Facoltà a coloro cui può essere, a termini dell'articolo 69, conferita quella di Professore ordinario senza concorso.

Art. 85. I Dottori aggregati suppliscono, in caso di temporario impedimento, i Professori per gli insegnamenti di cui questi sono ufficialmente incaricati, fanno parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e generali, e son chiamati ad argomentare nell'ultimo esperimento di laurea. Nel caso che mancassero Dottori aggregati applicati alla speciale scienza cui occorre supplire nell'insegnamento, o per entrare a formar parte della Commissione d'esame, o finalmente per l'argomentazione, è fatta facoltà al Preside di scegliere persona idonea fra gli estranei al Corpo accademico, ma, a preferenza fra i liberi insegnanti.

Art. 86. I Dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono loro assegnate convenienti indennità per l'uffizio prestato nel supplire i Professori, e per le altre funzioni accademiche cui potessero esser chiamati ad esercitare.

Art. 87. Il Consiglio Superiore decide, sopra rapporto del Rettore dell'Università alla fine di ogni anno accademico, salvo ricorso al Ministro, se le indennità da pagarsi ai Dottori aggregati a titolo di supplenti dei Professori debbano prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendj dei Professori surrogati. Tali indennità non saranno interamente a carico dello Stato senonchè nei casi in cui il Professore sia impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia.

Art. 88. Per ciò che concerne diritto ad emolumenti superiori di cui alcuni fra i Dottori aggregati sono attualmente in possesso, si osserverà quanto è disposto all'art. 74 in favore de' Professori che si trovano in una analoga condizione relativamente ai loro stipendi.

CAPO IV - Dei Professori straordinari

Art. 89. I Professori straordinari sono nominati dal Ministro per dare nelle diverse Facoltà una parte degli insegnamenti ordinarii o per darvi gli insegnamenti di perfezionamenti speciali. Questi Professori saranno scelti distintamente fra i Dottori aggregati, o fra i privati insegnanti; nè si potrà derogare a questa regola che in favore delle persone contemplate agli art. 64 e 69, e di quelle che per opere scritte o per insegnamenti dati saranno venute in grido di molta dottrina nelle discipline speciali che avranno ad insegnare.

Art. 90. I Professori straordinari cessano d'uffizio col finire dei corsi de' quali furono incaricati, e non possono riprenderli che per nuova nomina.

Art. 91. Il loro numero in ciascuna Facoltà non potrà oltrepassare quello dei Professori ordinarii. Nelle Facoltà tuttavia dove vi ha ordinariamente un gran numero di Studenti, quello dei Professori ordinarii potrà essere aumentato in ragione degli insegnamenti, che secondo i casi si crederà opportuno dividere o duplicare.

Art. 92. Lo stipendio dei professori straordinari non potrà eccedere i sette decimi di quello che è assegnato per le stesse funzioni ai Professori ordinarii. L'ammontare degli stipendj dei Professori straordinarii verrà fissato annualmente nel bilancio preventivo di caduna Università.

CAPO V - Degli insegnanti a titolo privato

Art. 93. I Professori ordinarii ed i Professori straordinarii, oltre l'insegnamento che loro è officialmente affidato, potranno dare, nelle Facoltà a cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi si insegnano o sulle materie affini. Nessuno di essi però potrà ripetere a titolo privato l'insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico. I Dottori aggregati sono di diritto liberi insegnanti ciascuno per gli insegnamenti prescritti nel programma ufficiale delle rispettive Facoltà, o ad essi attinenti.

Art. 94. Tutti coloro cui è concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facoltà, presenteranno i loro programmi al Consiglio superiore.

Art. 95. Avranno pure diritto di dare lezioni intorno alle materie che s'insegnano nelle Università coloro che, non essendo nè Professori ordinari nè straordinari, nè Dottori aggregati, saranno riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite.

Art. 96. L'autorizzazione all'insegnamento cui accenna' l'articolo precedente può essere concessa dal Ministro a quelli che abbiano date prove non dubbie di capacità nelle materie che si propongono d'insegnare. A meno però che si tratti delle persone a cui si riferisce la disposizione dell'art. 69, il Ministro non può concedere tale autorizzazione se non dopo avere sentito il parere del Consiglio Superiore di pubblica Istruzione.

Art. 97. Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente per potere acquistare la qualità d'insegnante privato il postulante dovrà dar prova della propria capacità con un esame particolare intorno alla scienza od al ramo di scienza su cui verserà il suo insegnamento.

Art. 98. L'esame consisterà: 1. in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2. in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; 3. in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla Commissione. L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico. Le norme e le cautele da osservarsi in quest'esame saranno determinate da un regolamento.

Art. 99. L'esame di cui all'articolo precedente sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro, presieduta dal Preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame, e composta in numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa e di membri estranei alla medesima.

Art. 100. L'autorizzazione d'insegnare a titolo privato è con ceduta per le città dove esiste un'Università od una Facoltà, e rispettivamente pei soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico. La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal Rettore nelle città dove esiste un'Università, ed in quelle dove havvi una sola Facoltà dal Preside di essa.

Art. 101. Per le scuole universitarie di giurisprudenza esistenti nelle diverse città, i cui Professori non sono retribuiti dallo Stato, si seguiranno le norme stabilite per l'insegnamento a titolo privato.

Art. 102. I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dalla presente legge avranno lo stesso valore legale dei corsi a. titolo pubblico.

Art. 103. I corsi di cui nell'articolo precedente non potranno essere sospesi e chiusi definitivamente se non previo il parere del Consiglio Superiore, sentiti gli insegnanti del cui corso si tratt3l, nelle loro ditese, salvo il disposto dall'art. 112.

Art. 104. Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l'esercitò senza legittimo impedimento.

CAPO VI - Delle guarentigie concesse ai Membri del Corpo Accademico

Art. 105. Le qualità di Professore ordinario e di dottore aggregato conferite in una Università a norma della legge sono a vita, e coloro che ne sano investiti non possono essere, salvi i casi di cui all'articolo 106, nè sospesi, nè rimossi, nè comecchè sia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e colle forme infrascritte.

Art. 106. Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un membro del Corpo Accademico, sono: l'aver per atti contrarii all'onore incorso la perdita della pubblica considerazione; l'aver coll'insegnamento o cogli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, e tentato di scalzare i principii e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nell'insubordinazione alle Autorità, e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'Università.

Art. 107. Il Ministro tuttavia non può sottoporre al Re un Decreto di sospensione o di rimozione di alcuno fra i membri del Corpo Accademico, che dietro giudizio conforme del Consiglio Superiore. Il Consiglio Superiore, che in tale caso dovrà essere composto di almeno due terzi de' suoi membri fra ordinarii e straordinarii non procederà all'esame di questi fatti senza l'intervento del Consultare legale e senza essersi prima aggiunti due delegati della Facoltà alla quale appartiene l'incolpato. Questi delegati saranno scelti dalla Facoltà fra i membri pari in grado all'incolpato, ed avranno voto deliberativo nel Consiglio. Tanto i membri del Consiglio, quanto i delegati della Facoltà non potranno ricusarsi a tale incarico se non se per cause determinate intorno alla validità delle quali pronuncierà il Ministro. In ogni caso quelli fra essi che per qualsiasi motivo non potranno assistere a tali tornate del Consiglio verranno surrogati sino al compimento dei due terzi. I surroganti saranno scelti, secondo i casi, dal Ministro o dalla Facoltà nelle stesse categorie in cui vogliono esser presi i surrogati. L'incolpato dovrà essere ammesso davanti al Consiglio cosi costituito per esporvi le sue difese. Il giudizio del Consiglio sarà testualmente inserito nel Decreto ministeriale che emanerà relativamente al procedimento intentato.

Art. 108. La sospensione non può eccedere due anni. Essa importa la perdita dello stipendio. Oltre a ciò il tempo in cui essa dura, non corre per l'anzianità nella Facoltà, né è computato negli anni di servizio. La rimozione importa privazioni di tutti i diritti inerenti alle funzioni esercitate nelle Università ed al servizio prestato nelle medesime.

Art. 109. Nel caso in cui un Professore ordinario a cagione di malattia o di età non sarà più in istato di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioni, il Ministro, dopo aver sentito il Consiglio Superiore, può proporne al Re la collocazione a riposo. In questo caso, ove coloro che sono collocati a riposo abbiano oltre a dieci anni di servizio, avranno il titolo di Emeriti, e godranno di tutti gli onori e diritti inerenti a questo titolo.

Art. 110. Quando indipendentemente dalle cause previste agli articoli 106 e 109 un membro del Corpo Accademico rinunzia al proprio uffizio, se il servizio che ha prestato nella Università cui è addetto, eccede i dieci anni, potrà ottenere secondo le funzioni di cui è investito, il titolo di Professore o di Dottore aggregato onorario; se poi il servizio eccede i venti anni, al predicato onorario sarà sostituito quello di emerito. Questi titoli sono accordati dal Re, o con approvazione del Re, dalle rispettive facoltà. Il Professore ordinario che rinunzia al suo uffizio può sempre assumere nella Facoltà cui appartiene, la qualità di Dottore aggregato, od anche di semplice privato insegnante.

Art. 111. I richiami che potessero levarsi contro gl'insegnanti ufficiali che non sono membri del Corpo Accademico, o contro gl'insegnanti a titolo privato, saranno portati dinanzi al Ministro, il quale sentito il Consiglio Superiore, prenderà i provvedimenti opportuni.

Art. 112. In ogni evento però il Ministro potrà far chiudere temporariamente, senza distinzione di insegnanti, i corsi che fossero occasione di scandali e potessero provocare disordini. In caso di urgenza questa stessa facoltà apparterrà al Rettore dell'Università nelle altre città ove si trova, od al R. Provveditore se in altre città. Queste autorità scolastiche dovranno immediatamente riferirne al Ministro per l'approvazione e per le opportune direzioni.

CAPO VII - Degli Studenti e degli Uditori

Art. 113. Vi sono, nelle Università due ordini di Studenti: gli Studenti propriamente detti e gli Uditori.

Art. 114. Per essere inscritti a titolo di Studenti in una Facoltà conviene aver superata la prova degli esami di ammissione che aprono l'adito alla medesima. Gli esami di ammissione avranno luogo in pubblico dinanzi a Commissioni nominate annualmente dal Rettore dell'Università, presiedute ciascuna da un Professore della relativa Facoltà, e composte in parte di membri del Corpo Accademico ed in parte di persone estranee a questo Corpo.

Art. 115. Coloro che chiederanno di poter frequentare i corsi che si danno nelle diverse Facoltà senza essere sottoposti alla prova degli esami richiesti per essere ascritti a titolo di studenti in alcuna di esse, vi saranno ammessi a titolo di Uditori.

Art. 116. L'iscrizione si farà ad ogni semestre. Le norme per essa saranno stabilite da un Regolamento.

Art. 117. Ad ogni inscrizione semestrale è lecito agli Studenti ed Uditori d'inscriversi a qualunque Università dello Stato, comprese le Facoltà staccate di Milano e Ciamberi.

Art. 118. Gli Uditori però non possono mai essere ammessi agli esami che conducono al conseguimento della laurea in alcuna delle Facoltà, senza avere superata la prova richiesta per esservi inscritti a titolo di Studenti. L'Uditore, che in qualsiasi tempo avrà regolarmente superata questa prova, assumerà la qualità di Studente con tutti i privilegi che vi sono annessi.

Art. 119. Gli Studenti pagheranno ogni anno, all'aprirsi della Università, una tassa d'immatricolazione secondo le nonne fissate nell'annessa Tabella (C). Il pagamento fatto in una delle Università o Facoltà sarà computato anche quando lo Studente si trasferisca in altre. Per gli Uditori questa tassa è del doppio della media delle diverse Facoltà. Gli Uditori però che, senza aspirare alla laurea, chiederanno di essere ammessi a frequentare qualche corso particolare nell'Università saranno dispensati da questa tassa annuale.

Art. 120. L'Uditore regolarmente inscritto ad un corso di lezioni qualunque potrà chiedere ed ottenere un certificato di frequentazione o di subito esame mediante la tassa stabilita per questi documenti.

Art. 121. Gli Studenti e gli Uditori pagheranno semestralmente per ciascuno dei corsi per cui si faranno inscrivere nelle diverse Facoltà una retribuzione che sarà fissata per ogni corso, secondo le norme specificate nell'annessa Tabella (D). Pei corsi a titolo privato in qualsiasi località non potrassi pagar meno dello stabilito pei corsi pubblici nella Università di Torino; resta facoltativo l'aumento al privato insegnante.

Art. 122. Lo Studente che avrà pagato la retribuzione voluta per uno dei corsi annuali dati a titolo pubblico, potrà senz'altro farvisi inscrivere, e frequentando anche negli anni seguenti.

Art. 123. Gli Studenti che faranno constare di non essere in grado di pagare nè la tassa d'immatricolazione, nè la retribuzione dei corsi potranno esserne dispensati. Questo favore, dal quale saranno esclusi sempre gli Uditori, non sarà accordato che di anno in anno dal Ministro sopra rapporto del Rettore a quei soli Studenti che si saranno segnalati per ingegno, per diligenza e buona condotta.

Art. 124. Le somme provenienti dalle retribuzioni dei corsi saranno assegnate agli insegnanti in ragione delle iscrizioni che saranno state prese pei corsi di ciascuno di essi. Tuttavia tre decimi della parte devoluta ai Professori tanto ordinarii quanto straordinarii saranno prelevati per formare un fondo annuale da ripartirsi, dietro norme che saranno stabilite nel Regolamento di ogni Facoltà, fra i Professori che per l'indole propria dell'insegnamento che loro è affidato, o pel breve stadio al medesimo assegnato non possono avere che un ristretto numero di Studenti.

Art. 125. Gli Studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studi che aprono l'adito al grado a cui aspirano. Tuttavia le Facoltà formeranno ciascuna un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare un'ordinata ripartizione dei loro studi.

CAPO VIII - Della Laurea dottorale e degli Esami che vi si riferiscono.

Art. 126. La Laurea dottorale verrà conferita in tutte le Facoltà agli Studenti che avranno superata la prova degli esami speciali e generali che sono richiesti per questo grado accademico. A questi Studenti che, non avendo compiuto il corso d'una Facoltà necessario per ottenere la laurea, amano tuttavia ottenere un certificato degli studi universitarii fatti, quando superino i relativi esami, sarà rilasciata un'attestazione di licenza nelle materie a cui quegli studi si riferiscono.

Art. 127. Gli esami speciali per ogni Laurea versano ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado.

Non vi avrà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e qualunque sia il numero dei Professori fra i quali è ripartita.

Art. 128. Gli esami generali si aggirano intorno al complesso di tutte le materie di cui si è dato saggio negli esami speciali.

Tali esami generali sono in numero di tre, e consistono:

Il primo, in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo senza alcun soccorso di consiglio o di trattati intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto deg1i esami speciali;

Il secondo, in uno esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie;

Il terzo, in una disputa intorno ad una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla Laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in questi stessi insegnamenti,

Art. 129. I temi di tutti gli esami tanto speciali, quanto generali, saranno sempre tratti a sorte dai relativi programmi di esame, salve le eccezioni stabilite nell'articolo precedente, per la dissertazione e per le tesi che devono formare l'oggetto della disputa, e salve quelle che potrà essere opportuno lo stabilire con ispeciali regolamenti per qualche particolare esame in alcuna Facoltà.

Art. 130. I programmi per gli esami speciali e per quelli generali saranno comuni a tutte le Facoltà della stessa scienza in ognuna delle Università. I temi per formare i programmi dei diversi esami speciali saranno scelti nelle varie parti degli insegnamenti che a ciascuno di questi esami si riferiscono. I temi pei programmi degli esami generali saranno scelti, ma in modo più largo, complessivamente in tutti gli insegnamenti che formano l'oggetto dei diversi esami speciali. I programmi predetti saranno compilati da apposite Commissioni create dal Ministro ed approvati Consiglio Superiore.

Art. 131. Il numero degli esami speciali richiesti per le diverse lauree, e quello delle materie d'insegnamento che ognuno di essi dovrà abbracciare, come altresì il tempo che dovrà essere dato a ciascun esperimento tanto per gli esami speciali, quanto per gli esami generali, saranno determinati nei regolamenti delle rispettive Facoltà.

Art. 132. Gli Studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine dei loro esami, con questa riserva, che non saranno ammessi ad alcuno degli esami generali se non se dopo aver superati tutti gli esami speciali.

Art. 133. Gli esami, tanto speciali quanto generali, superati in una delle Università del Regno, hanno lo stesso effetto legale, ed aprono l'accesso alle promozioni in tutte le altre.

Art. 134. Gli esami sono pubblici, ed hanno luogo individualmente per ciascun candidato dinanzi a particolari Commissioni istituite tutti gli anni per i diversi esami in ogni Facoltà.

Art. 135. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna del Professore o di uno dei Professori incaricati dell'insegnamento intorno al quale dovranno aver luogo gli esperimenti, e di due altri Membri; l'uno dei quali potrà essere scelto anche in altra Facoltà l'altro potrà essere scelto fuori del Corpo Accademico, ed a preferenza fra i privati insegnanti. La presidenza di ognuno di queste Commissioni apparterrà al Professore della materia intorno alla quale verte l'esame, senza che si faccia distinzione fra i Professori ordinarii e gli straordinarii. Quando due o più professori sono incaricati dell'insegnamento della stessa materia o di due materie, che per le loro attinenze possono essere attribuite alla stessa Commissione, saranno chiamati alternativamente a farne parte ed a presiederla. Nel caso che per un motivo qualunque il Professore cui è officialmente affidata la materia dell'esame non vi possa intervenire la presidenza apparterrà al più anziano di età fra i Membri di cui verrà composta la Commissione medesima.

Art. 136. Le Commissioni per gli esami generali si comporranno di sei Membri non compreso il Presidente; tre dei quali saranno scelti fra coloro che danno un insegnamento ufficiale nella Facoltà; gli altri tre potranno essere scelti fra persone che, quantunque estranee alla medesima, saranno in concetto di esperte nelle materie dell'esame. La presidenza di ciascuna di queste Commissioni appartiene al Preside della Facoltà. Alla Commissione, innanzi alla quale dovrà aver luogo l'ultimo degli esami generali, saranno aggiunti quattro Dottori aggregati designati per ogni esame al fine di fare le argomentazioni necessarie. Ove non vi sono Dottori aggregati saranno scelti quattro privati insegnanti od altre persone esperte a scelta del Rettore.

Art. 137. I Membri delle Commissioni, che debbono essere scelti fra gli insegnanti officiali, saranno designati dalle rispettive Facoltà: gli altri Membri saranno nominati dal Ministro. Nei casi però in cui sarà d'uopo provvedere senza indugio, il Rettore dell'Università, ed in sua assenza il Preside della Facoltà, potranno far surrogare i Membri di queste Commissioni scegliendo nelle categorie preaccennate i surroganti.

Art. 138. Alla fine di ciascun esame, la Commissione dinanzi alla quale l'esperimento ha avuto luogo, si ritira e previa discussione sul merito dell'esame approva, o rimanda il candidato a fare più diligente preparazione.

Art. 139. Gli esami speciali per ottenere la laurea dovranno essere fatti in uno stadio di anni determinato, a computarsi dal primo esame approvato. Questo stadio sarà fissato nel regolamento di ciascuna Facoltà. Gli Studenti che avranno protratti i loro esami oltre il termine fissato dal Regolamento delle rispettive Facoltà, non potranno conseguire il grado cui aspirano, se non dopo aver ripetuti gli esami che resteranno fuori del termine medesimo.

Art. 140. Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale. Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuti diplomi di laurea in alcuna delle Università italiane od in una Università estera di maggior fama, e che faranno constare di aver effettivamente fatti gli studj e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di fare gli esami speciali, e verranno senza più ammessi a fare gli esanri generali del grado a cui aspirano. Per le persone considerate all'articolo 69 potrà darsi dispensa anche degli esami generali; questa concessione verrà fatta con Decreto Reale previo il parere del Consiglio Superiore. Coloro poi che faranno constare d'avere fatto in alcuna delle anzidette Università o o più corsi fra quelli prescritti dalla presente legge, potranno essere arnm.essi ai relativi esami.

Art. 141. Gli esami che saranno necessari per ottenere nelle Università i certificati, i brevetti e le patenti che rendono abili all'esercizio di alcune particolari arti, professioni od uffizi nello Stato, saranno determinati nei regolamenti delle Facoltà in cui vogliono esser fatti gli studj che a simili esami si riferiscono.

Art. 142. Le tasse che, per ogni esame, non escluso quello di ammissione nelle diverse Facoltà, dovranno esser pagate dai diversi candidati, e le indennità che quindi dovranno assegnarsi ai Membri delle rispettive Commissioni che non hanno a titolo di Professori ordinari o straordinarii uno stipendio fisso nell'Università, sono regolate nella Tabella (E).

CAPO IX - Delle pene disciplinarie

Art. 143. Le pene che le Autorità Universitarie pronunciano al fine di mantenere la disciplina scolastica sono le seguenti:

L'ammonizione;

L'interdizione temporaria di uno o più corsi;

La sospensione dagli esami;

L'esclusione temporaria dalla Università.

Art. 144. L'applicazione della prima di queste pene può esser fatta dal Preside della Facoltà, quella della seconda dal Rettore: le altre due debbono essere pronunziate dalla Facoltà. L'applicazione delle prime due pene non può dar luogo a ricorso in fuori dell'ordine delle Autorità costituite nella Università; per le altre vi sarà sempre luogo a ricorso al Ministro.

Art. 145. Sarà rifiutata in qualunque Università dello Stato l'immatricolazione a coloro che si troveranno ancora sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

Art. 146. La giurisdizione disciplinaria delle diverse Autorità Universitarie non si estende fuor della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università.

Art. 147. Con apposito regolamento saranno particolarmente determinati i poteri disciplinari attribuiti a ciascuna delle Autorità Universitarie, e le forme da seguirsi nell'esercizio dei medesimi.

CAPO X - Delle Autorità Universitarie

Art. 148. La Direzione Amministrativa e l'Ispezione Accademica in ciascuna Università sono esercitate dal Rettore e dai Presidi.

SEZIONE I - Del Rettore

Art. 147. Il Rettore è preposto, subordinatamente al Ministro, al governo immediato dell'Università.

Art. 150. La sua potestà si estende, in conformità della legge e dei regolamenti, a tutta l'Università, sia che si consideri sotto l'aspetto amministrativo in ordine alle Autorità ed ai diversi Ufficiali ed Impiegati di ogni classe che vi sono istituiti, sia che si consideri sotto l'aspetto accademico in ordine alle diverse categorie d'insegnanti e di studenti che compongono.

Art. 151. Egli mantiene nelle condizioni che loro sono fatte dalla legge e dai regolamenti, le Autorità e gli Ufficiali che sono preposti alle diverse Facoltà ed agli stabilimenti che sono annessi all'Università. A questo fine riforma e, secondo i casi annulla i loro atti, salvo ricorso al Ministro.

Art. 152. Informa il Ministro intorno al modo con cui ciascuno degli insegnanti attende al disimpegno dei propri doveri accademici. Fa le opportune ammonizioni officiali ai trasgressori di questi doveri e ne fa tener nota in apposito registro.

Art. 153. Vigila sopra tutta la scolaresca, chiede ai Presidi delle rispettive Facoltà, ed ai Membri del Corpo Accademico informazioni intorno ai progressi degli studenti, all'ordine dei loro studj e alla loro diligenza. Mantiene in tutti gli stabilimenti universitari l'osservanza della disciplinai scolastica. Conferma, o, secondo i casi mitiga od annulla, a norma della legge e dei regolamenti, i giudizi disciplinari che in via di ricorso sono portati dinanzi a lui. Designa al Ministro per gli opportuni riguardi gli studenti che si saranno segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta.

Art. 154. Fa annualmente una relazione, che trasmette unitamente a quelle parziali dei Presidi di Facoltà, intorno alle condizioni dell'insegnamento ed ai risultati degli esami e dei concorsi nelle Facoltà stesse, ed intorno allo stato del materiale annesso ai vari stabilimenti della Università.

Art. 155. Pronuncia intorno alle domande di dispensa ed intorno ai ricorsi relativi alle immatricolazioni, alle iscrizioni, ai corsi e dall'ammissione agli esami. Pronuncia egualmente, salvo ricorso al Ministro, intorno alle tasse che a questi diversi oggetti si riferiscono.

Art. 156. Dà i diplomi di laurea ed i certificati degli studi e degli esami fatti nelle diverse Facoltà, come altresi le patenti ed i brevetti che si acquistano nelle medesime.

Art. 157. Veglia alla conservazione delle Fabbriche, delle Biblioteche. dei Musei, dei Gabinetti. ed in generale di tutti gli Stabilimenti analoghi che sono annessi all'Università.

Art. 158. Convoca il corpo Accademico, ne presiede le adunanze e lo precede nelle pubbliche solennità.

Art. 159. Nelle diverse sue funzioni il Rettore è assistito dai Presidi delle Facoltà. Il Preside anziano lo surrogherà nei casi d'impedimento.

SEZIONE II - Dei Presidi delle Facoltà

Art. 160. I Presidi delle Facoltà sono nominati dal Re fra i Professori ordinari o tra i Professori emeriti della respettiva Facoltà. Stanno in uffizio tre anni e sono rieleggibili.

Essi esercitano, subordinatamente al Rettore, nelle facoltà cui sono preposti, e sopra gli Stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi esercita nell'intiera Università. Convocano le Facoltà, ne presiedono le adunanze e le precedono nelle pubbliche solennità.

Art. 161. Ciascuna Facoltà delibera intorno alla ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre, e presenta i programmi annuali dei corsi in cui questo insegnamento è distribuito, all'esame ed alle deliberazioni del Consiglio Superiore. Conosce dei falli che importano contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed applica, entro i limiti prescritti dall'art. 144, dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che a norma dell'art. 143 sono stabilite al fine di mantenere questa disciplina. Fa annualmente una relazione al Rettore intorno allo stato dell'insegnamento e della disciplina, ed intorno alle provisioni che crederà necessarie pel miglior andamento degli studii.

Art. 162. Sull'invito del Ministro, o del Rettore, ognuna di esse prepara i progetti di regolamento e dà tutti i pareri che secondo l'ordine della propria competenza accademica possono esserle richiesti.

SEZIONE III - Degli Ufficiali preposti all'Accademia di Milano ed all'Istituto di Ciamberì

Art. 163. L'Accademia stabilita in Milano e l'Istituto di Ciamberì saranno retti da un Presidente nominato dal Re colle norme sopraindicate all'art. 160. Egli eserciterà nell'Istituto a cui è proposta l'autorità stessa che è attribuita ai Rettori ed ai Presidi nelle Università.

Art. 164. Un Segretaria nominato nella Facoltà dell'Istituto, farà presso il Preside l'uffizio dei Segreta'rii dell'Università. Potranno esservi aggiunti, a norma del bisogno, degli impegni inferiori.

SEZIONE IV - Degli stipendi degli Ufficiali ed Impiegati addetti agli stabilimenti universitari

Art. 165. Lo stipendio dei Rettori delle Università è regolato in base alla tabella (A) annessa al titolo I di questa legge. Quello dei Presidi e quello degli altri Ufficiali saranno regolati a norma di quanto è stabilito dalla tabella (B).

CAPO XI - Disposizioni generali

Art. 166. La cittadinanza dello stato non è una condizione richiesta per essere ammessi ai concorsi e per essere chiamati. eletti od autorizzati a dare un insegnamento qualunque pubblico, purchè i candidati soddisfacciano ai requisiti voluti dalla legge.

Art. 167. Non possono essere ammessi ai concorsi universitari, nè eletti a far parte dei Corpi accademici, nè comecchessia chiamati od autorizzati ad insegnare o ad esercitare un ufficio amministrativo od un impiego di qualsiasi ordine negli stabilimenti universitari, e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali, a meno che non sia intervenuta e non intervenga una amnistia in loro favore, la quale non potrà invocarsia favore dei condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato ai costumi, benchè non andasse congiunta a questa pena nè l'interdizione, nè la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi. Lo stato di fallimento dichiarato doloso produrrà la stessa incapacità delle pene precitate.

Art. 168. Salve le eccezioni per la Facoltà di Teologia per la quale nulla è innovato, e per alcune materie delle Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere, la lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitarii, meno nelle scuole universitarie di Ciamberì dove la lingua ufficiale è la francese. Tuttavia sarà fatta facoltà agli Studenti delle provincie dove è in uso la lingua francese ed agli stranieri di valersi della stessa lingua francese, ed a questi ultimi anche della lingua latina, negli esami scritti ed orali che subissero in qualche Stabilimento universitario italiano.

Art. 169. L'anno accademico sarà di nove mesi, compreso il tempo degli esami, non computato quello necessario alle iscrizioni. L'epoca in cui dovrà aprirsi e quella in cui dovrà chiudersi, in ognuno degli stabilimenti, saranno determinate con apposito Decreto Regio. L'anno accademico è diviso in due semestri. I corsi quindi saranno semestrali.

Art. 170. Le lezioni si daranno tutti i giorni, eccettuate le feste religiose e civili che sono stabilite dalla legge. Gli esami si faranno al cominciamento ed alla fine di ogni anno accademico, ed avranno luogo, per quanto sarà possibile, in ore diverse da quelle che sono stabilite per le lezioni.

Art. 171. La divisa delle Autorità universitarie, dei membri del Corpo accademico e degl'insegnanti in caduna Facoltà, continua ad essere quale venne stabilita anteriormente a questa legge.

CAPO XII - Disposizioni relative ad alcune Facoltà in particolare

Art. 172. Sono conservate in Milano le cattedre: 1. d'Astronomia presso l'Osservatorio astronomico; 2. d'Archeologia e Numismatica presso il Gabinetto numismatico; 3. di Paleografia e Diplomatica presso i regii archivi; 4. di Contabilità dello Stato già annessa alla Facoltà giuridica dell'Università di Pavia. Questi insegnamenti faranno parte dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano.

CAPO XIII - Disposizioni diverse

Art. 173. Lo stipendio dei Professori, cui è affidato l'insegnamento delle scuole universitarie secondarie nelle diverse città dello Stato, sarà regolato in base a quello che loro è assegnato attualmente.

Art. 174. Con Decreto Reale si potranno sopprimere quelle di tali scuole che fossero riconosciute poco vantaggiose. Per tale soppressione si richiede il voto conforme del Consiglio Superiore.

Art. 175. L'amministrazione e le dotazioni dei Musei, dei Gabinetti, delle Biblioteche e degli altri Stabilimenti annessi alle diverse Università ed alle scuole universitarie, come altresì la loro organizzazione interna, saranno poste, avuto riguardo alle condizioni di conservazione dei medesimi, in armonia cogli ordini stabiliti da questa legge.

Art. 176. Gli ordinamenti richiesti per l'esecuzione di queste disposizioni diverse saranno fatti con appositi Decreti Regii.

CAPO XIV - Disposizioni concernenti l'Università di Sassari

Art. 177. L'Università di Sassari è soppressa. I redditi particolari, le fabbriche ed il materiale scientifico e letterario che le appartengono saranno impiegati al fine della pubblica istruzione in vantaggio della città e delle provincie per cui essa fu istituita, e particolarmente per l'istituzione degli stabilimenti inferiori e superiori di istruzione secondaria e tecnica, che, a norma di questa legge, vogliono essere aperti nella città di Sassari.

Art. 178. I titolari delle cattedre che vi sono stabilite avranno diritto ai sei decimi del loro stipendio, finchè non siano chiamate ad altre funzioni accademiche, ad uffizi nella Amministrazione della pubblica Istruzione, o ad altri uffizi pubblici con vantaggi eguali a quelli che ritraggono dalle loro cattedre. I benefici ecclesastici saranno, a tale riguardo, pareggiati agli uffizi pubblici.

Art. 179. Questi titolari potranno, per eccezione all'articolo 63, essere nominati senza concorso alle nuove cattedre istituite per questa legge nelle altre Università, ed a quelle fra le antiche che fossero per divenire vacanti. Essi sono di diritto privati insegnanti per le materie che professavano. Potranno nella stessa guisa, conservando il grado e le prerogative di Professori delle Facoltà universitarie, essere nominati a Professori nelle scuole universitarie secondarie, nei licei e negli istituti tecnici, come pure essere chiamati ad occupare i diversi uffizi dell'Amministrazione della pubblica Istruzione.

Art. 180. Quando taluno fra questi Professori, avendo le qualità e la idoneità legale richieste per le accennate funzioni ed uffizi, ne rifiutasse l'incarico, un tale rifiuto sarà considerato come una domanda di collocazione a riposo.

Art. 181. Le norme dei tre articoli precedenti saranno osservate, in quanto lo consente la natura diversa delle funzioni, per ciò che concerne le condizioni dei Dottori aggregati e degli Ufficiali non soggetti a rielezione, e degli altri Impiegati addetti alla soppressa Università di Sassari.

CAPO XV - Disposizioni transitorie

Art. 182. I Professori ordinari, i Dottori aggregati, gli Ufficiali non soggetti a rielezione, gli ufficii dei quali sono conservati, che, all'epoca in cui questa legge sarà posta in esecuzione, si troveranno in attività di servizio, assumeranno senz'altro nei mutati ordini, le loro nuove funzioni, con tutti i diritti che a queste sono annessi, quand'anche ai medesimi mancasse alcuno dei requisiti che in questa legge sono richiesti per essere chiamati all'esercizio di tali funzioni. Le disposizioni precedenti si applicheranno parimente a tutti gl'Impiegati il cui impiego non rimane soppresso.

Art. 183. Nelle facoltà ove il numero dei titolari delle diverse cattedre ecceda quello che è fissato all'art. 70, la riduzione al termine normale non avrà luogo se non se per le vacanze che si faranno in ciascuna Facoltà negli insegnamenti che potranno essere affidati ad un altro Professore od a un Professore straordinario. Per queste riduzioni si considereranno sempre siccome compresi nel termine normale quei Professori ordinari cui fosse affidato uno degli insegnamenti di cui all'art. 51.

Art. 184. I Professori che sotto il nome di Reggenti occupano alcuna cattedra in qualche Facoltà saranno pareggiati ai nuovi Professori straordinari, ed in eccezione al disposto di questa legge, potranno di più essere nominati Professori ordinari anche senza concorso. Agli attuali Professori sostituiti straordinari e supplementari saranno mantenuti i sei decimi dello stipendio che loro è assegnato, ed ove concorrano in essi le qualità richieste, dovranno essere preferiti per gli insegnamenti ufficiali che, secondo i nuovi ordini, possono esser dati da Professori straordinari. Gli Impiegati, il cui impiego rimane soppresso, avranno diritto ad un assegnamento di aspettativa o, secondo i casi, ad una indennità.

Art. 185. Gli studenti, che a quest'epoca stessa avranno già fatta la maggior parte degli esami precedentemente richiesti pel grado cui aspirano, saranno dispensati dal dar saggio dei loro studi intorno alle materie che fossero staite novellamente introdotte nel programma delle rispettive Facoltà. Questa dispensa concerne tanto gli esami speciali quanto gli esami generali.

Art. 186. In eccezione al disposto dell'art. 57 della presente legge, le nomine dei primi Professori ordinari dell'Istituto universitario di Ciamberì e per l'Accademia di Milano avranno luogo per nomina regia, previo parere del Consiglio Superiore.

Art. 187. Previa speciale autorizzazione del Ministro, saranno abilitati al privato insegnamento per le materie giuridiche coloro che per esse erano già abilitati o in parte o in totalità dalle Università di Pavia o di Padova.

TITOLO III - DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA CLASSICA

CAPO I - Dello scopo, dei gradi, dell'oggetto dell'Istruzione secondaria

Art. 188. - L'Istruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studi mediante i quali si acquista una cultura letteraria e filosofica che apre l'adito agli studi speciali che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato.

Art. 189. Essa è di due gradi vien data in stabilimenti separati: pel primo grado nello spazio di cinque anni; pel secondo in quello di tre anni.

Art. 190. Gli insegnamenti del primo grado sono i seguenti:

1. La Lingua Italiana (e la Francese nelle provincie dov'è in uso tal lingua);

2. La Lingua Latina;

3. La Lingua Greca;

4. Istruzioni Letterarie;

5. L'Aritmetica:

6. La Geografia;

7. La Storia; Nozioni di antichità latine e greche.

Art. 191. Gli insegnamenti del secondo grado sono:

1. La Filosofia;

2. Elementi di Matematica;

3. La Fisica e gli elementi Chimica;

4. La Letteratura Italiana (e 1a Francese nelle Provincie dov'è in uso tal lingua);

5. La Letteratura Latina;

6. La Letteratura Greca;

7. La Storia;

8. La Storia Naturale.

Art. 192. L'ordine, la misura e l'indirizzo con cui questi diversi insegnamenti dovranno esser dati, saranno determinati per ciasctm grado in apposito regolamento.

Art. 193. L'istruzione religiosa sarà data da un Direttore spirituale nominato dal Ministro della pubblica Istruzione per ciascuno Stabilimento secondo le norme da determinarsi con un regolamento.

CAPO II - Degli Stabilimenti in cui è data l'Istruzione secondaria

Art. 194. L'istruzione del primo grado è data in stabilimenti particolari, sotto il nome di Ginnasi in tutte le Città capo-luoghi di Provincia, od anche nelle città capoluoghi di Circondario.

Art. 195. I Ginnasi sono di tre classi. Appartengono alla prima quelli che vengono istituiti nelle città la cui popolazione eccede quarantamila abitanti; appartengono alla seconda classe quelli che vengono istituiti nelle città la cui popolazione eccede i quindici mila abitanti; tutti gli altri appartengono alla terza.

Art. 196. I Ginnasi sono a carico dei Comuni in cui vengono istituiti, salvo quelli che attualmente sono a carico dello Stato, o che per legge fossero dichiarati tali. In questi casi i Ginnasi assumono il titolo di Ginnasi regii.

Art. 197. I redditi propri dei Collegi Reali come pure quelli dei Ginnasi ora esistenti sono assicurati ai Ginnasi che li surrogano. L'ammontare di tali redditi viene annualmente dedotto in isgravio dei rispettivi Municipii, o dello Stato per la parte per cui questo o quello sono chiamati a concorrere nella spesa di tali istituti.

Art. 198. Le somme per le quali lo Stato concorre attualmente al mantenimento dei Collegi Reali saranno, diffalcata la parte per cui dovrà concorrere nelle spese dei Ginnasi, distribuire fra i Circondari, nei quali non è data a carico dello Stato l'istruzione del secondo grado, e serviranno a fare assegnamenti annuali da attribuirsi per concorso agli Studenti dei respettivi Ginnasi, che aspireranno a compiere i loro studi negli Istituti dello Stato in cui si da quest'istruzione.

Art. 199. L'istruzione del secondo grado è data in stabilimenti distinti dai Ginnasi, denominati Licei. dei quali ve ne sarà uno almeno percadauna Provincia.

Art. 200. I Licei sono di tre classi: appartengono alla prima quelli che sono istituiti nelle città che eccedono la popolazione di quarantamila abitanti; alla seconda quelli instituiti nelle città con una popolazione eccedente le ventimila anime; gli altri alla terza.

Art. 201. Le spese di questi istituti per tutto ciò che concerne gli stipendi e le indennità da assegnarsi alle persone che vi sono addette alla direzione od all'insegnamento, o che appartengono al servizio dei medesimi, non che pel materiale scientifico, sono a carico dello Stato; per tutto ciò che concerne il locale ed il materiale non, scientifico, sono a carico dei Comuni dove sono stabiliti.

CAPO III - Dei Professori e degli Istitutori

Art. 202. Vi saranno tanto nei Ginnasi, quanto nei Licei due ordini di Professori, i Titolari cioè ed i Reggenti, fra i quali saranno ripartiti senza distinzione di ordine gli insegnamenti principali che vi sono istituiti.

Art. 203. Nei Ginnasi saranno cinque Professori, tre dei quali potranno avervi la qualità di Titolari. Nei Licei saranno sette Professori, a quattro dei quali potrà esser conferita la predetta qualità di Titolari. A compire il numero dei Professori assegnato a ciascuno di questi stabilimenti, e per tener luogo all'occorrenza dei Titolari che vi possono essere nominati, saranno chiamati Professori reggenti.

Art. 204. Gl'insegnamenti dell'Aritmetica, Geografia e Storia saranno divisi senza distinzione d'ordine fra i Professori, e potranno anche in parte essere affidati, secondo i casi, ad Istitutori od incaricati particolari, ai quali potrà darsi il grado di Professore titolare o reggente

Art. 205. Nei Licei e nei Ginnasi regii i Professori titolari sono nominati dal Re fra le persone, previo concorso, dichiarate eleggibill a tale uffizio. Gl'insegnanti degli altri Istituti comunali o provinciali o di particolare fondazione sono nominati dalle rispettive rappresentanze amministratrici dei fondi che servono a mantenerli, fra le persone dichiarate eleggibill a tale uffizio; La nomina dovrà riportare l'approvazione del Regio Provveditore, sentito il Consiglio Provinciale per le scuole, ed esser in seguito notificata al Ministro per la conferma.

Art. 206. Non verranno ammessi al concorso se non coloro che sieno Dottori aggregati o laureati nella facoltà cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere, ovvero sieno in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità circa le materie del concorso. Il Ministro però potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

Art. 207. Il concorso viene intimato per Decreto Ministeriale ed ha luogo per esame o per titoli, a senso di quanto è prescritto agli articoli 58, 59 e 60 intorno ai concorsi universitari, salve le diverse norme che per i Professori delle scuole secondarie classiche saranno determinate in un regolamento. Il merito dei singoli candidati in ciascuna delle due forme di concorso è giudicato da una Commissione, che si riunirà ove dal Ministro verrà indicato. Essa sarà composta di quattro Membri almeno, non compreso il Presidente, nominati dal Ministro fra le persone conosciute per la loro dottrina nella materia del concorso o nelle materie affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime.

Art. 208. La Commissione sarà presieduta dal Provveditore della Provincia nella circoscrizione della quale il concorso avrà luogo. Se si tratta di un concorso intimato in un Liceo, ne farà parte il Presidente del Liceo stesso.

Art. 209. La Commissione classificherà i candidati in ragione del loro merito. esponendo in una relazione i motivi che avranno determinato il giudizio di lei intorno all'idoneità relativa di ciascun candidato. Questa relazione sarà inviata al Consiglio provinciale per le scuole a cui appartiene il rivedere se tutto fu eseguito a norma della legge: quando nulla emerga in contrario esso trasmette il tutto al Ministro, il quale, col parere del Consiglio Superiore dichiarante il merito relativo dei singoli candidati, propone la nomina al Re.

Art. 210. In eccezione alla regola del concorso, il Re potrà chiamare a Professori nei Licei gli uomini che per opere scritte, o per buone prove nell'insegnamento, saran venuti in concetto di grande perizia nelle materie che loro sarebbero affidate.

Art. 211. In eccezione alla stessa regola il Re potrà provvedere alla vacanza di una cattedra in uno de' Licei, trasferendovi un Professore addetto a simile cattedra in altro di tali istituti.

Art. 212. Nel caso in cui nessuno dei concorrenti abbia ottenuta l'eleggibilità, sarà provveduto all'insegnamento vacante per mezzo di un incaricato scelto fra coloro che hanno le qualità legali per essere ammessi al concorso. Colle stesse norme sarà provveduto agl'insegnamenti vacanti nell'intervallo che correrà tra la vacanza e la nomina, come altresì a quelle in cui sarà mestieri surragare i Professori che ne sono incaricati. A queste surragazioni sarà applicato quanto è dispasto dall'art. 87 in ordine a quello dei Professori addetti alla Facoltà.

Art. 213. I Professori reggenti per i Licei e pei Ginnasi regii saranno nominati dal Ministro; pei comunali dai Municipi e per quelli di fondazione privata dalle rispettive Amministrazioni, con approvaziane in ambi i casi del R. Provveditore. Essi saranno scelti fra le persone che hanno qualità per essere nominati Professori titolari senza concorso, ed in difetto di questi fra quelle che a norma di questa legge possono essere dichiarate ammessibili al concorso. Questi Professori sono nominati per un tempo determinato che non può eccedere tre anni; essi possono, osservandosi sempre le medesime norme, essere riconfermati allo spirare del termine per cui furono eletti.

Art. 214. Gl'istitutori e Incaricati di cui all'art. 204 saranno nominati annualmente, riconfermati ed approvati dalle Autarità a cui compete la nomina dei Reggenti.

Art. 215. Gli stipendi dei Professori titolari saranno regolati in conformità di quanto è stabilito nelle tabelle F e G. Questi stipendi si accresceranno di un decimo per ogni sei anni di servizio effettivo. Le norme prescritte agli articoli 72 e 74 saranno applicabili anche a questi titolari. Gli stipendi dei Reggenti saranno regolati in conformità delle stesse tabelle, ma non avranno l'accrescimento preaccennato. Oltre al diritto alla pensione che i Professori titolari ed i Reggenti conservano a norma delle vigenti leggi, saranno applicate per le pensioni delle loro vedove e dei loro orfani le norme stabilite per gli altri Impiegati civili della Stato.

Art. 216. I Titolari dei Ginnasi o dei Licei non possono essere nè sospesi, nè rimossi dai loro ufficii se non se per gravi ed accertate irregolarità nella condotta, e per le cause che a tenore dell'art. 100 possano dar luogo alla sospensione od alla rimozione dei Membri dei Corpi accademici. Il Ministro non sottoporrà alla firma regia un decreto di sospensione o di rimozione contro alcuno fra questi titolari, senza aver sentito, intorno ai fatti di cui il medesimo è imputato, il Consiglio Superiore, il quale non emetterà il suo parere se non dopo aver esaminati i mezzi di difesa che potrà proporre verbalmente o per iscritto l'accusato. Le stesse guarentigie sono accordate, pel tempo in cui deve durare il loro ufiizio, ai Reggenti.

Art. 217. Ogniqualvolta per una delle cause precitate un Professore diventerà occasione di scandalo o di disordine, il Ministro potrà pranunciare provvisoriamente la sospensione del medesimo, sotto riserva di attendere il parere di cui all'articolo precedente, prima di proporre al Re una decisiane definitiva. In caso d'urgenza, i Provveditori, ciascuno per gli Stabilimenti che sono nella sua Provincia, i Municipii pei rispettivi loro Ginnasi, ed in difetto di questi o di quelli, i Direttori dei Ginnasi od i Presidi dei Licei, avranno la facoltà d'interdire l'accesso degli Stabilimenti cui sovrintendano, ai Professori od ai Reggenti che se ne fossero comunque resi indegni, salvo a riferirne immediatamente al Ministro.

Art. 218. I Professori titolari dei Ginnasi e dei Licei che si trovassero nelle condizioni indicate riguardo ai Professori ordinari delle Università all'art. 109 potranno, colle forme che nel medesimo articolo sono prescritte, essere collocati a riposo.

CAPO IV - Degli Studenti, degli esami, e delle pene disciplinarie

Art. 219. Per essere ammessi a titolo di alunni in un Ginnasio od in un Liceo, conviene sostenere l'esame di ammissione richiesto per essere inseritti nella classe in cui si chiede di entrare. Per l'ammissione alla prima classe ginnasiale si richiede che l'alunno sostenga l'esame su tutte le materie che s'insegnano nelle quattro classi elementari.

Art. 220. Gli esami di ammissione alle diverse classi de' Ginnasi avranno luogo con norme comuni in ogni Ginnasio dinanzi ad una Commissione di 4 Membri eletti dal Direttore dell'Istituto, che ne avrà la presidenza. Gli esami di ammissione alle diverse classi de' Licei, avranno parimente luogo con norme comuni in ogni Liceo dinanzi ad una Commissione composta del Preside dell'Istituto che ne avrà la presidenza, e di quattro Membri scelti annualmente, sia nell'Istituto, sia fuori del medesimo, dal Consiglio provinciale per le scuole.

Art. 221. Gli esami di promozione da una classe all'altra nei due ordini di Istituti, avranno luogo coll'assistenza dei Professori della classe superiore. Le promozioni ottenute in un Ginnasio o in un Liceo aprono l'adito alle stesse classi negli stabilimenti che sono del medesimo ordine.

Art. 222. La frequentazione dei corsi, tanto nei Ginnasi, quanto nei Licei è obbligatoria per tutti gli alunni. Gli alunni però acattolici o quelli il cui padre, o chi ne fa legalmente le veci, avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi, saranno dispensati dal frequentare l'insegnamento religioso e dall'intervenire agli esercizi che vi si riferiscono. Tale dichiarazione dovrà essere fatta per iscritto e con firma autenticata ai Direttori od ai Presidi di questi stabilimenti.

Art. 223. Al termine di ogni anno accademico, vi sarà in ciascun Ginnasio regio o parificato un esame di licenza per gli alunni dell'ultima classe. Tale esame avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta dal Direttore e nominata annualmente dal Provveditore. Agli Studenti che avranno superato quest'ultimo sperimento, sarà dato un certificato di licenza che varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l'adito ai Licei, e per poter concorrere agli impieghi pubblici in cui si richiede la prova di aver fatti gli studi ginnasiali.

Art. 224. Gli Studenti che saranno muniti di questo certificato, potranno essere ammessi a frequentare i corsi dei Licei, quand'anche non avessero potuto superare la prova dei relativi esami d'ammissione; non potranno però esservi ammessi agli esami di promozione da una classe all'altra senza aver superata questa prova.

Art. 225. Un esame di licenza al termine di ogni anno accademico avrà parimente luogo nei Licei, pei giovani che hanno compiuto il corso, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro. Il certificato che ne riporteranno gli Studenti varrà loro per essere ammessi agli esami che aprono l'adito alle Facoltà, e li renderà abili a concorrere agli Uffizi pubblici in cui si richiede l'idoneità che si acquista nei Licei.

Art. 226. Potranno essere ammessi a fare gli esami per ottenere il certificato di licenza nei Ginnasi e nei Licei anche i giovani che non avranno fatto i loro studi in simili stabilimenti.

Art. 227. Gli esami saranno individuali e dovranno farsi in pubblico sulle norme di programmi comuni in tutti gli stabilimenti dello stesso ordine. Ogni esame consterà sempre di esercizi scritti ed orali.

Art. 228. Entrando nei Ginnasi e nei Licei, gli alunni pagheranno una tassa per l'esame di ammissione, quindi ogni anno un minervale; infine una tassa per l'esame di licenza: il tutto in conformità della tabella II. Le tasse per gli esami di ammissione e di licenza saranno doppie per gli esaminandi che non escono dagli stabilimenti di pubblica istruzione, o da quelli che a norma di questa legge sono loro pareggiati. Questa sopratassa andrà a benefizio dei Professori che daranno gli esami. Le disposizioni dell'art. 1. concernente gli Studenti meno agiati inscritti alle Facoltà, sono applicabili agli alunni dei Ginnasi e dei Licei.

Art. 229. Le pene disciplinari che le Autorità preposte ai Ginnasi ed ai Licei potranno pronunciare pel mantenimento dell'ordine scolastico e del buon costume sono le seguenti da graduarsi con apposito regolamento.

1. L'ammonizione;

2. La sospensione dai corsi, dagli esami di promozione, e dagli esami di licenza;

3. L'espulsione dall'Istituto.

Si potrà ricorrere per far riformare la seconda di queste pene, la quale non potrà eccedere un anno, alla autorità immediatamente superiore quella che l'avrà pronunciata. Il ricorso per la riforma della terza pena si potrà in ogni caso portare al Consiglio provinciale per le scuole. Il Ministro potrà mitigare le pene per le quali saranno esauste le vie di ricorso. Colui che si troverà sotto il peso della terza di queste pene, non potrà essere ammesso in nessuno degli stabilimenti instituiti da questa legge senza speciale decreto del Ministro.

CAPO V - Delle Autorità preposte alla dire. dei Ginnasi e dei Licei

Art. 230. La direzione di ciascun Ginnasio è affidata ad un Direttore; quella di ciascun Liceo ad un Preside scelti fra le persone che per la loro autorità morale e per la loro esperienza nel governo della gioventù e nell'insegnamento, saranno riputati idonei a tali uffizi. I Direttori dei Ginnasi sono eletti e riconfermati definitivamente dopo un triennio dall'istessa Autorità o rappresentanza cui spetta la nomina dei Professori titolari. Questi Ufficiali però non assumeranno nè riprenderanno le loro funzioni se non se dopo che la loro elezione o la loro conferma sia stato approvata dal Ministero. I Presidi dei Licei sono nominati dal Re.

Art. 231. I Direttori dei Ginnasi ed i Presidi dei Licei, fatta riserva delle relazioni che potessero avere coi rispettivi Municipi o rappresentanze provinciali, per quanto tocca la parte che a questi compete, saranno subordinati per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'ordine degli studi, al sistema degli esami ed alla disciplina, al Provveditore degli studi.

Art. 232. Il Direttore di un Ginnasio non può contemporaneamente essere Professore e Reggente. Nei Ginnasi di seconda e di terza classe, egli dovrà supplire pei Professori mancanti. Tale sostituzione non potrà eccedere una quindicina di giorni. Nei Ginnasi di prima classe vi sarà un Vice-Direttore specialmente, incaricato delle supplenze. Il Preside del Liceo non può avere alcun insegnamento e non sarà tenuto ad alcuna supplenza.

Art. 233. Gli stipendi dei Direttori e dei Presidi saranno regolati secondo la classe cui appartengono gli stabilimenti ai quali presiedono, a norma delle tabelle (F e G).

Art. 234. I doveri degli Impiegati dell'ordine inferiore addetti ai Ginnasi ed ai Licei saranno determinati in via regolamentaria. Gli stipendi di quelli de' Licei saranno stabiliti nei limiti della tabella.

CAPO VI - Dei Convitti nazionali e dei Convitti comunali

Art. 235. I Convitti annessi agli attuali Collegi nazionali delle antiche Provincie sono conservati sotto il nome di Convitti nazionali. Nelle nuove Provincie poi assumeranno il titolo di Convitti nazionali quelli che furono sinora a carico dello Stato o di Regio patronato. Essi saranno separati, in quanto all'amministrazione ed alla direzione loro interna, dai Ginnasi e dai Licei istituiti a norma di questa legge.

Art. 236. Gli alunni dei Convitti nazionali seguiranno i corsi dati nelle diverse classi dei Ginnasi e dei Licei quando non abbiano scuole proprie interne; e saranno sottoposti, salve le eccezioni da determinarsi in via regolamentaria, agli ordini scolastici ed alle discipline cui sono sottomessi gli altri Studenti.

Art. 237. Nell'interno dei Convitti saranno stabilite pei soli convittori scuole preparatorie agli studi ginnasiali. .

Art. 238. La direzione dei Convitti nazionali sarà affidata ad un Rettore nominato dal Re fra le persone che pel sapere, per l'esperienza nell'educazione della gioventù, e per l'elevatezza del carattere, sembreranno più idonee a tale uffizio. Il Rettore eserciterà le sue funzioni in conformità di quanto è stabilito all'articolo 230 per ciò che concerne i Presidi dei Licei.

Art. 239. Colle stesse condizioni potranno essere mantenuti dai rispettivi Municipi i Convitti comunali annessi agli attuali Collegi reali, ed instituirsene dei nuovi in ciascuno dei Comuni dove, a termini della presente legge, può essere eretto un Ginnasio. Essi verranno ordinati, per quanto sarà possibile, sul tipo dei nazionali, con regolamento municipale da approvarsi dal Ministero, e saranno sottoposti all'ispezione cui sono sottoposti tutti gli Istituti di scuole secondarie. I Rettori di questi Convitti comunali saranno eletti dai Municipi colle norme stabilite all'articolo 230 per ciò che concerne l'elezione dei Direttori preposti ai Ginnasi.

CAPO VII - Delle scuole secondarie municipali

Art. 240. I Municipi che non sono compresi nella categoria di quelli in cui dovranno essere eretti i Ginnasi avranno facoltà d'instituire scuole in cui si dia, od in tutto od in parte, l'insegnamento ginnasiale. Ma non potranno usare di tale facoltà se non se dopo d'aver fatto constare al Ministro di essersi conformati alla legge per ciò che concerne le scuole primarie che sono in debito d'istituire e di mantenere in piena attività.

Art. 241. Potranno egualmente i Municipi, dove esiste un Ginnasio, aprire un Istituto in cui sia dato l'insegnamento de' Licei. Ma non useranno di questo potere se non dopo d'aver fatto constare al Ministro di avere, a termini del Capo II del Titolo IV della presente legge, istituite le loro scuole tecniche.

Art. 242. Gli stabilimenti istituiti in coerenza dei due articoli precedenti saranno sottoposti all'ispezione dei Provveditori. Per l'elezione delle persone che saranno preposte alla direzione e all'insegnamento nei medesimi si seguiranno le norme stabilite dall'articolo 213.

Art. 243. Gli studi fatti negli Istituti comunali d'istruzione secondaria saranno pareggiati agli studi fatti nei Ginnasi e nei Licei, ed apriranno l'adito non solo agli esami di ammissione e di licenza in tutti questi Stabilimenti, ma altresì agli esami di ammissione nelle Facoltà universitarie, semprechè nei predetti Stabilimenti vengano osservate le norme prescritte per gl'Istituti regii corrispondenti.

CAPO VIII - Degli Istituti appartenenti a Corpi morali, e degli Stabilimenti privati di Istruzione secondaria

Art. 244. Gli Istituti di qualsivoglia denominazione con Convitto, o senza, aventi per se stessi, secondo la legge, caratteri di Corpi o persone morali, od affidati dal Governo a Corpi morali, oppure dipendenti da tali Corpi o persone, ai quali corre legalmente l'obbligo di dare in tutto od in parte l'istruzione secondaria, e che non sono contemplati all'art. 261, saranno sottoposti in quanto all'ispezione ed ai requisiti voluti negli insegnanti al regime stesso, cui sono sottoposti gli stabilimenti o regii o comunali d'istruzione secondaria, ai quali, per ciò che concerne gli studi che vi sono fatti, sono interamente pareggiati. I sussidi che lo Stato fornisce nell'interesse di una parte della popolazione ad alcuni Istituti di tale ordine sono mantenuti.

Art. 245. Gli Istituti di questo stesso ordine cui non corre legalmente l'obbligo di dare, ma nei quali come che sia si dà effettivamente l'istruzione secondaria del primo e del secondo grado, non potranno pretendere ad essere parificati, per ciò che riguarda gli studi che vi si fanno, agli Istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi, e impartiranno compiutamente l'istruzione delle materie prescritte dai programmi.

Art. 246. È fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia l'età di venticinque anni compiuti ed in cui concorrano i requisiti morali necessari, aprire al pubblico uno Stabilimento d'istruzione secondaria, con o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni:

1. Che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti da questa legge per aspirare ad in segnare in una scuola secondari pubblica, o titoli equipollenti.

2. Che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma, cui sarà annunciata al pubblico l'apertura dello stabilimento, e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate più di due materie d'insegnamento. Le modificazioni che potessero essere in progresso recate al sovr'indicato programma dovranno esse annunciate con uguale pubblicità.

3. Che lo Stabilimento sia aperto in ogni tempo alle Autorità cui è commessa l'ispezione ordinaria delle scuole secondarie, come altresì alle persone cui il Ministro avrà data una delegazione a questo fine.

Art. 247. Il cittadino che vorrà usare di questa facoltà farà conoscere con una dichiarazione la sua intenzione al Provveditore della rispettiva Provincia. A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune ed il locale dove lo Stabilimento sarà aperto, saranno annessi il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti. Il Provveditore dovrà accertarsi col mezzo dell'Autorità municipale della salubrità del locale, e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie sulla moralità dell'individuo che fa la richiesta, e delle persone secolui conviventi. Se entro due mesi dalla fatta dichiarazione non interviene per parte del Provveditore un'opposizione motivata, officialmente notificata al dichiarante, lo Stabilimento potrà essere aperto, e finchè si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente non potrà essere chiuso se non se per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione dell'ordine morale e la tutela dei principii che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi. Se però lo Stabilimento non sarà aperto entro sei mesi dal giorno in cui, a tenore di quest'articolo, può esserlo, la dichiarazione precitata sarà considerata come non avvenuta.

Art. 248. I motivi dell'opposizione all'apertura di uno di questi Stabilimenti potranno essere sottoposti, sull'istanza del dichiarante, al giudizio del Consiglio provinciale per le scuole. Al giudizio dello stesso Consiglio saranno sempre sottoposte le cause che possono rendere necessaria la chiusura di questi Stabilimenti. In ogni caso tale chiusura non si farà che per Decreto ministeriale, sentito il Consiglio Superiore.

Art. 249. Nei casi d'urgenza il Provveditore, riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far procedere alla chiusura temporaria di tali Stabilimenti.

Art. 250. I cittadini che abbiano ottenuta l'abilitazione ad un dato insegnamento ginnasiale o liceale, avranno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materie per cui avranno titolo legale sufficiente. I loro corsi saranno sottoposti all'ispezione dei Provveditori, nè potranno essere chiusi che per cause gravi, di cui all'art. 247, stando ferme a questo riguardo in favore di tali insegnanti le guarentigie che nell'articolo stesso sono assicurate ai Capi degli Stabilimenti privati di istruzione secondaria.

Art. 251. L'istruzione secondaria che si dà nell'interno delle famiglie sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia, ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione per parte dello Stato.

Art. 252. All'istruzione di cui nell'articolo precedente sarà eguagliata quella che più padri di famiglia associati a questo intento faranno dare sotto l'effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune ai propri figli.

Art. 253. Ai giovani che avranno fatto in tutto od in parte i loro studi, sotto la vigilanza paterna, a norma dei due ultimi articoli, o negli Stabilimenti di cui all'art. 245, o seguendo i corsi di cui all'art. 250, sarà aperto l'adito agli esami di ammissione o di licenza negli Stabilimenti analoghi d'istruzione pubblica secondaria, e agli esami di ammissione negli Stabilimenti di pubblica istruzione superiore. La tassa però che avranno a pagare per questi esami sarà sempre doppia di quella che sono chiamati a pagare coloro che avranno fatto i loro studi negli Stabilimenti pubblici, o negli Istituti che a questi sono pareggiati.

Art. 254. Gli Stabilimenti ed i corsi d'istruzione secondaria, che verranno aperti senza che si sia adempiuto al prescritto dell'art. 247, saranno senz'altro chiusi, e coloro che il avranno aperti saranno passibili d'una multa estensibile dalle cento alle cinquecento lire. In caso di recidiva, alla multa potrà essere aggiunto il carcere, che non ecceda i tre mesi.

CAPO IX - Disposizioni generali

Art. 255. La cittadinanza è una condizione senza la quale non si può essere ammessi ad insegnare in nessuno degli Stabilimenti pubblici di istruzione secondaria, nè essere posto a capo di alcun analogo Stabilimento privato, nessuna eccezione fatta per le Corporazioni religiose. Il Ministro non pertanto potrà dispensare da questa condizione le persone che dichiareranno di voler fissare il loro domicilio nello Stato, semprechè lo fissino realmente nel termine di tre mesi, scorsi i quali decadono dal permesso ottenuto. Tale dispensa potrà darsi dal Ministro a chi per altri titoli meritasse che si faccia a suo riguardo una tale eccezione.

Art. 256. Le cause, per cui, a tenore dell'art. 167, s'incorre nella incapacità legale di essere ammessi ai concorsi, d'insegnare o di essere comecchè impiegati negli Stabilimenti universitari, producono lo stesso effetto per ciò che tocca i concorsi, l'insegnamento e gli impieghi negli Stabilimenti d'istruzione secondaria sia pubblici che privati.

Art. 257. Le disposizioni concernenti la lingua dell'insegnamento negli Stabilimenti universitari, sono, per quanto il comporta la natura loro diversa, applicabili agli Stabilimenti di istruzione secondaria.

Art. 258. L'anno accademico tanto per i Ginnasi quanto per i Licei è di dieci mesi compresi gli esami. Nei Ginnasi e nei Licei le lezioni avranno luogo, meno i giovedì, tutti i giorni della settimana eccettuate le feste religiose e civili.

Art. 259. I professori de' Ginnasi potranno essere obbligati a dare fino a venti ore di lezioni la settimana. Quelli dei Licei fino a quindici ore. Nel caso in cui si chieda loro un più gran numero di ore, si fa luogo ad un'indennità.

Art. 260. Le disposizioni concernenti le indennità da accordarsi ai membri delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo i concorsi e gli esami universitari si applicano egualmente alle Commissioni istituite allo stesso fine corsi e pegli esami dei de' Licei.

CAPO X - Disposizioni speciali

Art. 261. Gli Istituti retti da corporazioni religiose che in alcune città tengono legalmente il posto dei Collegi reali saranno sottoposti per ciò che tocca il programma degli insegnamenti, l'ordine degli esami e il regime dei minervali e delle tasse, che a questi insegnamenti ed esami si riferiscono, al sistema da cui sono governati i Ginnasi. Essi saranno inoltre per ciò che concerne l'ispezione superiore e l'idoneità legale degli insegnanti che vi sono addetti, sottoposti alle regole stabilite in ordine agli Stabilimenti di cui all'art. 242. I certificati di licenza vi saranno rilasciati col visto del Provveditore, dietro gli esperimenti voluti dalla legge. A queste condizioni solo potranno tenere nelle città in cui sono stabiliti il posto dei Ginnasi, ricevere i sussidi annuali e fruire dei redditi che a titolo particolare d'Istituti di pubblica istruzione loro furono assegnati o largiti dallo Stato o da fondazioni. Nessuna corporazione religiosa potrà dare insegnamento in opposizione della regola sotto il regime della quale fu riconosciuta nello Stato come corpo morale.

Art. 262. Si continueranno dal Governo i sussidi agli Istituti comunali e provinciali di scuole secondarie nelle misure attualmente stabilite, purchè concorrano le condizioni sotto le quali furono concessi e che gli Istituti vengano regolati a norma della presente Legge.

CAPO XI - Disposizioni transitorie

Art. 263. Le nomine dei Professo titolari che sarà opportuno di fare all'apertura dei Ginnasi e dei Licei al fine di assicurare ai nuovi Stabilimenti Professori più distinti fra gli antichi, potranno aver luogo per appello diretto, quand'anche non concorressero in essi tutte le qualità per le quali si può prescindere dalle vie del concorso.

Art. 264. Per queste prime nomine i Municipi riservata l'approvazione ministeriale non faranno uso di questa facoltà se non se riguardo ai Professori con nomina definitiva che occupano presentemente un posto nei Collegi reali e nei Collegi nazionali stabillti nei rispettivi Comuni.

Art. 265. Non potranno del pari usare dei diritti che loro conferisce la legge per rispetto alla nomina dei Professori nei loro Ginnasi, se non dopo che avranno chiamati in essi in qualità di Reggenti quelli fra i Professori preaccennati ai quali non avranno potuto assegnare la qualità di titolari.

Art. 266. Le norme dei due precedenti articoli saranno egualmente osservate per ciò che concerne le nomine dei Reggenti nei Licei.

Art. 267. I Professori nominati in conformità dei due articoli precedenti non avranno, salvo il trattamento stato adottato in proposito dei Professori universitari, che lo stipendio assegnato ai Reggenti; ma saranno nel resto, sia in quanto agli accrescimenti sessennali, sia in quanto agli altri diritti, pareggiati ai titolari.

Art. 268. I titolari dei Collegi reali e dei Collegi nazionali, che non saranno stati chiamati ad uffizi, od accademici, od amministrativi nei Ginnasi o nei Licei, o nelle Scuole e negli Istituti tecnici, o nell'Amministrazione della pubblica Istruzione, avranno diritto di conservare la metà dello stipendio di cui godono presentemente. Coloro però fra essi che avendo le qualità volute per esercitare i mentovati uffizi ricuseranno di accettarli, scadranno da questo diritto, salve le indennità o pensioni che loro potessero essere dovute per i servigi prestati.

Art. 269. Il disposto degli articoli precedenti si applicherà egualmente agli Ufficiali ed Impiegati dell'ordine amministrativo che sono ora applicati ai Collegi reali ed ai nazionali.

Art. 270. I Convitti nazionali saranno ordinati, seguendo le norme sovra stabilite, nello stesso tempo in cui saranno ordinati i Ginnasi ed i Licei delle città in cui essi sono aperti.

Art. 271. Nelle nuove provincie dello Stato, affine di accelerare il definitivo riordinamento degli studi, rimane stabilito che pel prossimo anno scolastico gli alunni che hanno compiuto la VIII classe e superato l'esame d'idoneità possano accedere alla Università; che quelli i quali passerebbero dalla VII classe alla VIII possano essere ammessi al 3 anno di corso liceale; e quelli che dalla VI passerebbero alla VII possano essere ammessi al 2 anno di detto corso. Essi però avranno obbligo di frequentare le lezioni di filosofia insieme cogli alunni del primo anno di liceo, alla qual cosa i Presidi dovranno aver riguardo nel fissare l'orario scolastico. Gli alunni che hanno compito la classe V entreranno nel 1 anno di corso liceale. Con un regolamento si determinerà quali parti della presente legge saranno poste ad immediata esecuzione.

TITOLO IV DELL'ISTRUZIONE TECNICA

CAPO I - Del fine, dei gradi, e dell'oggetto dell'Istruzione tecnica

Art. 272. L'istruzione tecnica ha per fine di dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale.

Art. 273. Essa è di due gradi, e vien data tanto pel primo, quanto pel secondo nello stadio di tre anni. Art. 274. Gli insegnamenti del primo grado sono:

1. La lingua italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua);

2. La lingua francese;

3. L'aritmetica e contabilità;

4. Gli elementi di algebra e di geometria;

5. Il disegno e la calligrafia;

6. La geografia e la storia;

7. Elementi di storia naturale e di fisico-chimica;

8. Nozioni intorno ai doveri ed ai diritti dei cittadini.

Art. 275. Gli insegnamenti del secondo grado sono:

1. La letteratura italiana (la francese nelle provincie in cui è in uso questa lingua);

2. Storia e geografia;

3. Le lingue inglese e tedesca;

4. Istruzioni di diritto amministrativo e di diritto commerciale;

5. Economia pubblica;

6. La materia commerciale;

7. Aritmetica sociale;

8. La chimica;

9. La fisica e la meccanica elementare;

10. Algebra, geometria piana e solida e trigonometria rettilinea;

11. Disegno ed elementi di geometria descrittiva;

12. Agronomia, e storia naturale.

Art. 276. Questi insegnamenti saranno dati, tanto nel primo quanto nel secondo grado, sotto l'aspetto dei loro risultamenti pratici, e particolarmente sotto quelli delle applicazioni di cui possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed economiche dello Stato.

Art. 277. L'ordine e le proporzioni con cui questi diversi insegnamenti dovranno essere ripartiti nello stadio assegnato al grado d'istruzione cui appartengono, saranno determinati in via regolamentare.

Art. 278. Per ciò che tocca l'insegnamento religioso si osserveranno per ogni riguardo, le norme prescritte agli art. 193 e 222 in ordine agli stabilimenti di istruzione secondaria.

CAPO II - Degli stabilimenti tecnici.

Art. 279. L'istruzione del primo grado verrà data in stabilimenti speciali, che sotto il nome di Scuole Tecniche, saranno successivamente aperti, salvo il disposto dell'art. 282, nel capo-luogo di ciascuna Provincia.

Art. 280. Le spese di queste scuole saranno a carico dei Comuni in cui verranno instituite. Lo Stato però concorrerà a sopportare questo carico per una somma eguale alla metà delle spese che importeranno gli stipendi e le indennità da attribuirsi agli insegnanti che saranno applicati a questi stabilimenti.

Art. 281. Il concorso promesso nel precedente articolo non avrà luogo se non in quanto i Municipi che concerne avranno aperte le loro scuole primarie inferiori e superiori, a termini di questa legge.

Art. 282. Nel caso in cui il Municipio del capo-luogo della Provincia non voglia sottostare al carico di questa scuola, il concorso dello Stato potrà essere accordato a quello fra i Comuni più considerevoli della Provincia stessa, il quale avendo adempito alle condizioni dell'articolo precedente per ciò che concerne i suoi stabilimenti di istruzione primaria, si obbligherà di mantenere, a norma di questa legge, la scuola tecnica a vantaggio della Provincia.

Art. 283. L'istruzione del secondo, grado verrà data in stabilimenti particolari che sotto il nome di Istituti Tecnici potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale. Ognuno di questi ultimi sarà diviso in sezioni, in ciascuna delle quali, si daranno gli insegnamenti che indirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni. Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gli insegnamenti propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le condizioni economiche delle Provincie, a vantaggio delle quali sarà eretto un simile stabilimento.

Art. 284. Le spese di questi stabilimenti saranno a carico delle Provincie a profitto delle quali verranno istituiti, e dello Stato, il quale potrà essere chiamato a sottostarvi sino alla concorrenza di una somma eguale alla metà di quella che sarà necessaria per gli stipendi da assegnarsi ai Professori. I locali ed il materiale non scientifico saranno forniti dai Comuni nei quali questi istituti avranno sede.

Art. 285. Le scuole e gli istituti tecnici saranno classificati secondo le norme che si son seguite per classificazione degli stabilimenti, di istruzione secondaria classica.

Art. 286. Queste scuole e questi istituti dovranno mantenersi dai ginnasi e dai licei. In ogni caso la direzione immediata degli stabilimenti tecnici istituiti da questa legge non potrà mai essere affidata alla stessa persona cui è affidata quella de' precitati istituti d'istruzione secondaria.

CAPO III - Dei Professori e degli incaricati dell'insegnamento

Art. 287. La parte principale dell'insegnamento nelle scuole tecniche sarà data da quattro Professori, due de' quali possono essere titolari.

Art. 288. Il numero dei Professori titolari e reggenti cui saranno affidati i principali insegnamenti in ciascuno degli istituti tecnici, verrà determinato in ragione di quello delle sezioni che, secondo i luoghi, sarà opportuno stabilire in tali istituti.

Art. 289. Gl'insegnamenti che non saranno commessi a Professori titolari o Reggenti, verranno affidati ad Istitutori od incaricati.

Art. 290. I Professori titolari per le scuole tecniche saranno nominati, previo concorso, secondo le norme stabilite per le nomine dei Professori titolari dei ginnasi. I concorsi per queste scuole avranno luogo innanzi ad una Commissione presieduta dal Provveditore della Provincia. Le nomine dei Professori titolari per gli istituti tecnici si faranno parimenti previo concorso, secondo le norme stabilite per i licei. Il concorso avrà luogo dinanzi ad una Commissione presieduta egualmente dal Provveditore della Provincia. La nomina dei Professori reggenti e degli incaricati per i due ordini di stabilimenti si farà pure secondo quanto è prescritto per le nomine di queste categorie in ordine ai ginnasi ed ai licei.

Art. 291. Gli stipendi dei Professori titolari e dei reggenti delle scuole e degli istituti tecnici, come pure i diritti alla pensione, saranno regolati in base a quelli che sono assegnati ai Professori dei ginnasi e dei licei. Le indennità da assegnarsi eventualmente agli incaricati degli insegnamenti, di cui all'art. 289, saranno regolate in ragione del numero delle lezioni che saranno chiamati a dare.

Art. 292. Tutte le disposizioni del titolo III di questa legge relative ai Professori, che sono o possono essere addetti in qualità di titolari o di reggenti ai ginnasi ed ai licei, sono applicabili a quelli delle scuole e degli istituti tecnici.

Art. 293. L'insegnamento delle scuole tecniche potrà in via eccezionale per alcuna parte, previa approvazione del Ministro, essere affidato dai municipi, mediante indennità, ai Professori dei ginnasi, dei licei e degli istituti tecnici. Nello stesso modo il Ministro potrà affidare ai Professori delle Facoltà universitarie, dei licei, de' ginnasi, e delle scuole tecniche alcune parti dell'insegnamento negli istituti tecnici.

Art. 294. Il regolamento per la esecuzione di questo titolo determinerà le condizioni particolari che dovranno richiedersi per essere ammessi ai concorsi delle scuole e degli istituti tecnici, come altresì le qualità di cui dovranno essere forniti i candidati alle reggenze, e gli altri insegnanti per i quali il concorso non è prescritto.

CAPO IV - Degli Alunni e degli Uditori

Art. 295. Per essere ammessi come alunni nelle scuole tecniche conviene dar saggio delle cognizioni e dello sviluppo intellettuale che si acquista nelle scuole primarie del grado superiore, compresa la quarta classe elementare. Per essere ammessi allo stesso titolo in una delle sezioni degli istituti tecnici conviene dar saggio di possedere l'istruzione che si acquista nelle scuole tecniche.

Art. 296. Non pertanto gli adolescenti e gli adulti, che chiederanno la facoltà di frequentare alcuno dei corsi che sono dati in questi stabilimenti, potranno esservi ammessi, osservando le regole che saranno prescritte in proposito, a titolo di uditori. .

Art. 297. Le norme da seguirsi nei diversi esami di ammissione, di promozione, e di licenza; le condizioni di ammissione per gli uditori, l'ordine delle esercitazioni e la disciplina da osservarsi, tanto nelle scuole quanto negli istituti tecnici, saranno determinate in via regolamentare.

Art. 298. L'istruzione tecnica inferiore è gratuita. Negli istituti tecnici si pagheranno le tasse d'iscrizione e d'esami stabilite dalla Tabella II. In un regolamento particolare per tutti i servizi pubblici saranno determinati gli impieghi al concorso dei quali le licenze delle scuole e degli istituti tecnici potranno aprir l'adito.

Art. 299. Per le pene disciplinarie e per la loro applicazione si osserverà quanto è prescritto in ordine ai ginnasi ed ai licei.

CAPO V - Dell'Ispezione degli Stabilimenti tecnici e della loro direzione immediata

Art. 300. L'ispezione sugli studi tecnici dei due gradi è esercitata subordinatamente al Ministro ed all'Ispettore generale di dette scuole dal Provveditore della Provincia. L'ispezione degli istituti tecnici è esercitata direttamente dall'Ispettore generale predetto.

Art. 301. La loro direzione immediata per gli studi, e per la disciplina, è affidata per ogni scuola ad un Direttore, per ogni istituto ad un Preside, scelti e nominati, secondo quanto è prescritto in ordine ai Direttori ed ai Presidi degli analoghi stabilimenti di istruzione secondaria.

Art. 302. Le attribuzioni di questi ufficiali relativamente agli insegnanti, agli alunni, agli uditori ed alle persone applicate al servizio, ed in ordine al materiale annesso ai rispettivi stabilimenti, formeranno lo oggetto di apposite disposizioni regolamentarie.

Art. 303. Le funzioni di Direttore e di Preside non saranno incompatibili con quelle dell'insegnamento negli stabilimenti cui sono preposti, purchè essi vi abbiano la qualità di Professori titolari, o concorrano in loro i requisiti voluti per potervi essere chiamati in qualità di Professori reggenti. I loro stipendi saranno in ogni caso regolati secondo le nonne stabilite in ordine ai Direttori dei ginnasi ed ai Presidi dei licei.

CAPO VI - Disposizioni particolari

Art. 304. Sarà in facoltà dei Comuni non compresi nelle categorie quelli in cui vogliono successivamente essere stabilite le scuole tecniche a norma di questa legge, di aprire a proprie spese stabilimenti in cui sia dato in tutto od in parte l'insegnamento tecnico del primo grado. Essi però non potranno usare di questa facoltà se non in quanto avranno soddisfatto agli obblighi che la legge loro impone relativamente allo stabilimento delle scuole primarie.

Art. 305. Potranno parimente i Comuni od i consorzi comunali in generale aprire a proprie spese scuole in cui sian dati gli insegnamenti tecnici del secondo grado, ma no potranno usare di questa facoltà ove, non abbiano adempiuto gli obblighi che loro incombessero d'instituire le scuole tecniche od il Ginnasio.

Art. 306. Gli stabilimenti di cui nei due articoli precedenti saranno sottoposti, riservato l'ordine delle Autorità da cui dipendono, allo stesso regime cui sono sottoposti gli analoghi stabilimenti comunali di istruzione secondaria.

CAPO VII - Disposizioni generali e transitorie

Art. 307. Per tutto ciò che in ordine agli stabilimenti tecnici concerne:

Le cause per cui le persone che vi sono addette all'insegnamento, alla direzione, o ad altri impieghi, incorrono nella sospensione o nella perdita del loro uffizio;

L'istituzione delle Commissioni dinanzi alle quali devono aver luogo gli esami ed il conferimento dei relativi certificati, la durata dell'anno scolastico ed i giorni di vacanza;

Gli istituti e gli stabilimenti cui agli articoli 244, 245, nei quali si dà in tutto od in parte l'istruzione tecnica;

L'insegnamento privato e le guarentigie che vi si riferiscono; Si osserverà quanto è prescritto in proposito nel titolo III di questa legge.

Art. 308. Le eccezioni che per l'indole propria della istruzione tecnica e pel maggior vantaggio delle classi cui è destinata, sarà opportuno o necessario di fare agli ordinamenti per cui il presente si riferisce alle disposizioni del precitato titolo III, saranno determinate con Regio Decreto.

Art. 309. Il R. Istituto tecnico di Torino sarà convertito in scuola di applicazione per gli Ingegneri come all'art. 53, presso la quale rimarrà la scuola speciale per i misuratori od agrimensori istituita col R. Decreto 8 ottobre 1857.

Art. 310. In Milano a spese dello Stato verrà eretto un R. Istituto tecnico superiore cui sarà unita una scuola d'applicazione per gli Ingegneri civili la cui indole e composizione sarà determinata con apposito R. Decreto. A questo istituto verrà pure annessa una scuola per i misuratori analoga a quella di Torino. Simili scuole pei misuratori verranno con spedali decreti istituite in altre città dello Stato.

Art. 311. I Professori degli istituti tecnici superiori anzidetetti avranno titolo, grado e stipendio di Professori universitari.

Art. 312. Le Provincie che collo Stato dovranno concorrere nelle spese degli istituti in cui si dà il secondo grado d'istruzione tecnica, i termini di questo concorso, le Città in cui dovranno essere aperti ed il numero dei Professori titolari che vi dovranno essere addetti, saranno determinati per ciascun istituto con apposita legge.

Art. 313. Le scuole tecniche si apriranno nel quinquennio che comincierà a decorrere dalla promulgazione di questa legge. Non pertanto la nomina dei Professori titolari che in coerenza dell'art. 287 possono essere addetti a ciascuna di queste scuole, non si farà se non se tre anni dopo l'apertura della medesima. Nel frattempo sarà provveduto ai diversi insegnamenti per mezzo di Professori reggenti.

Art. 314. Continueranno ad essere impiegati regii con tutti i diritti annessi alla loro qualità gl'insegnanti, che or sono a carico dello Stato, e si trovano addetti alle scuole, che corrispondono a quelle instituite colla presente legge sotto il nome di scuole tecniche ed istituti tecnici. Essi però andranno soggetti alla disposizione dell'alinea dell'art. 268.

TITOLO V - DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

CAPO I - Oggetto dell'insegnamento

Art. 315. L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore. L'istruzione del grado inferiore comprende: l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico. L'istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore: le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita. Alle materie sovr'accennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili e i lavori donneschi.

Art. 316. Il corso inferiore ed il corso superiore si compiono ciascuno in due anni; ognuno di essi si divide in due classi distinte. Nessuno può essere ascritto al primo corso in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni.

Art. 317. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni. Questi vi provvedono in proporzione delle loro facoltà e secondo i bisogni dei loro abitanti.

Art. 318. Le scuole comunali, in cui vien data questa istruzione, sono dirette, a norma della legge e dei regolamenti, dai rispettivi Municipi, i quali possono istituire, all'uopo, appositi sorveglianti o Commissioni d'Ispezione.

Art. 319. In ogni Comune vi sarà almeno una scuola, nella quale verrà data l'istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un'altra per le fanciulle. Una simile scuola sarà parimente aperta, almeno, per una porzione dell'anno, nelle borgate o frazioni di Comuni che non potendo, a cagione delle distanze o d'altro impedimento, profittare della scuola comunale, avranno oltre a 50 fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarla.

Art. 320. Ai Comuni, i quali a cagione del piccolo numero o della poca agiatezza dei loro abitanti, od a cagione delle molte scuole cui devono provvedere, non saranno in istato di adempiere gli obblighi imposti da questa legge, potrà essere concessa dal Ministro la facoltà di formare accordi coi Comuni limitrofi, al fine di partecipare in intiero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesimi, ovvero di valersi degli stessi maestri per le loro diverse scuole. In ogni caso un maestro non potrà mai essere applicato a più di due scuole.

Art. 321. Le scuole elementari del grado superiore sia maschili che femminili dovranno stabilirsi:

In tutte le città e terre dove esistono Istituti d'Istruzione pubblica per essere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della coltura che si riceve nelle medesime scuole; 

In tutti i Comuni che hanno oltre a quattromila abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni o borgate.

Art. 322. Ai Comuni, cui l'obbligo delle scuole elementari superiori fosse per riuscire troppo grave, potrà esser accordata la facoltà di affidare queste scuole, salva l'opportuna idoneità, ai maestri cui sarà nello stesso tempo affidata una parte dell'insegnatmento nelle scuole inferiori.

Art. 323. Nessuna scuola potrà conservare simultaneamente più di settanta allievi. Quando questo numero sarà oltrepassato per una certa parte dell'anno, il Municipio, avuto riguardo al maggior comodo della popolazione, provvederà od aprendo una seconda scuola in altra parte del territorio, o dividendo per classi, in sale distinte, la prima. In questo ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore potrà esser affidato, sotto la direzione del maestro principale, ad un sotto-maestro. Gli allievi delle scuole che hanno una sola classe, potranno eccedere il numero di settanta, ma non potranno oltrepassare quello di cento.

Art. 324. L'insegnamento nelle scuole elementari femminili sarà dato da maestre aventi l'idoneità voluta da questa legge per i maestri.

Art. 325. Alla fine d'ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe. Il Parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e nei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il Municipio ed il Parroco.

Art. 326. I padri, e coloro che ne fanno le veci, hanno obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli dei du sessi in età di frequentare le scuole pubbliche elementari del grado inferiore, l'istruzione che vien data nelle medesime. Coloro che avendo comodo di adempiere quest'obbligo pel mezzo delle scuole comunali, si asterranno dal mandarvi i figli senza provvedere effettivamente in altra guisa alla istruzione loro, saranno esortati dal rispettivo Sindaco ad inviarli a queste scuole, e quando senza legittimo motivo persistano nella loro negligenza saranno puniti a norma delle leggi penali dello Stato.

Art. 327. Le disposizioni dell'articolo precedente sono altresì applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano od hanno comechessia sotto la loro dipendenza fanciulli che siano in età di frequentare, la scuola pubblica, ed i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinaria nel Comune.

CAPO II - Idoneità, elezione e doveri dei Maestri

Art. 328. Per essere eletto maestro in una scuola pubblica elementare, il candidato deve essere munito di una patente di idoneità e di un attestato di moralità secondo le norme infrascritte. Le patenti d'idoneità, tanto pel primo grado d'istruzione, quanto pei due gradi riuniti, non si ottengono che per esame.

Art. 329. Le scuole che stanno aperte solo una parte dell'anno potranno in difetto di candidati muniti di patente regolare, essere affidate a persone che, quantunque non provviste di questo titolo, saranno, a giudizio del Regio Ispettore provinciale, riputate sufficientemente abili a tale uffizio. Art. 330. L'attestato di moralità sarà rilasciato, dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal Sindaco del Comune in cui il candidato avrà avuta l'ultima sua dimora. Nel caso in cui questi non abiti nel Comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal Comune dove avrà precedentemente abitato.

Art. 331. Nessun maestro prima che abbia compiti 18 anni, nessuna maestra prima che abbia compito i 17, possono essere chiamati a reggere una scuola pubblica elementare. Potranno tuttavia prima di questa età insegnare in una classe sotto un maestro od una maestra principali, non mai prima dei 16 pei maestri, e 14 per le maestre.

Art. 332. I maestri delle scuole comunali elementari sono eletti dai Municipi. Spetta ai Consigli provinciali per le scuole il riconoscere, salvo ricorso al Ministro, se le elezioni sieno state fatte in conformità della legge.

Art. 333. Ogni elezione, quando tra l'eletto ed il Municipio non siasi convenuto di più breve tempo, si intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del 1° triennio il maestro potrà essere confermato per un 2° triennio e più od anche a vita ove lo creda il Municipio. Se sei mesi prima che spiri questo termine, il maestro non è stato licenziato, l'elezione si avrà per riconfermata.

Art. 334. Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione o la loro moralità, potranno, secondo la gravità dei casi, essere pronunciate le seguenti pene:

1. La censura. che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa non è pronunciata se non se dopo che dal Sindaco o dall'Ispettore si sarà invano per ufficiale avvertimento rimostrata la mancanza all'incolpato, con esortazione a non più ricadervi;

2. La sospensione dall'uffizio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni nella scuola cui è applicato; non può essere minore di quindici giorni, nè maggiore di tre mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio, ed oltre ciò, questo tempo non è computato negli anni di servizio;

3. La deposizione, la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro tiene dalla sua elezione, e gli è d'impedimento a reggere una scuola pubblica per un tempo determinato, che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni;

4. L'interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti della deposizione, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che il maestro tiene dalla sua patente. Essa è temporaria o perpetua; se temporaria non può essere minore di tre anni.

Art. 335. Le pene sono pronunciate, dopo informazione, dal Consiglio provinciale per le scuole. Gl'incolpati hanno diritto di essere sentiti nella loro difesa. Contro le deliberazioni portanti una delle due ultime pene, vi ha luogo a ricorso' al Ministro della pubblica Istruzione.

Art. 336. Le rinuncie volontarie dell'incolpato, tuttochè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo all'applicazione della deposizione o dell'interdizione scolastica.

Art. 337. In caso di urgenza è data non pertanto, facoltà al Sindaco, d'accordo coll'Ispettore, di sospendere, senz'altro, per modo di provvisione, dall'esercizio delle sue funzioni, quel maestro che non potrebbe. senza grave inconveniente, continuarle, o che per cause a lui imputabili, sarà divenuto, comechessia, occasione di scandalo o di disordini gravi nel Comune. Dovrà però esserne tosto informato il Consiglio provinciale dall'Ispettore. Avranno un'eguale facoltà, e negli stessi casi e per le stesse cause, gl'Ispettori di circondario, rispetto ai maestri cui è affidata la reggenza di scuole pubbliche non dipendenti dai Municipi. I Sindaci e gli Ispettori che avranno usato di questa facoltà, dovranno immediatamente informarne il Consiglio provinciale per le scuole e per gli opportuni provvedimenti.

CAPO III - Stipendi, sussidi pensioni

Art. 338. Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi ai maestri ed alle maestre, le scuole elementari sono divise in urbane e rurali. Le urbane sono divise in tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione delle Città in cui sono stabilite; le rurali sono parimente divise in tre classi, secondo l'agiatezza del Comune e la popolazione dei luoghi per i quali sono stabilite.

Art. 339. Potranno collocarsi nell'ultima classe delle urbane le scuole stabilite nel centro dei Comuni i quali, comechè non aventi titolo di città, avranno una popolazione agglomerata di oltre 3000 abitanti. Così potranno annoverarsi fra le rurali le scuole che, quantunque appartenenti ad un Comune con titolo di città, saranno stabilite in borgate separate e lontane dal centro principale della popolazione.

Art. 340. Il grado di agiatezza dei diversi Comuni, qualunque sia il loro titolo, sarà regolato sopra i proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui sottostanno, e principalmente a quelle che sono poste a loro carico da questa legge.

Art. 341. La classificazione delle diverse scuole per ciascun Comune sarà fatta, secondo le norme preaccennate dai Governatori, sentiti i Municipii, ed avuto il parere degli Intendenti e dei Consigli provinciali per le scuole. Gli stipendi da assegnarsi ai maestri delle scuole classificate nelle categorie e nelle classi anzi dette non saranno inferiori al minimo stabilito nella tabella I. Questo minimo verrà ridotto di un terzo per gli stipendi delle maestre. I sotto-maestri e le sotto-maestre non avranno diritto che ad un assegnamento eguale alla metà di quello che spetta ai relativi titolari.

Art. 342. Oltre le scuole comunali saranno pure classificate secondo norme da determinarsi con Decreto governativo, ma al solo fine di provvedere alla pensione dei rispettivi maestri, le altre scuole elementari che, a termini delle leggi scolastiche, sono collocate tra gl'Istituti pubblici.

Art. 343. Le scuole comunali stabilite nei Comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, e quelle che non istanno aperte se non se una parte dell'anno, non andranno soggette a tale classificazione. Non pertanto, al fine solo di cui nell'articolo precedente, ognuna di quelle che stanno aperte tutto l'anno scolastico potrà, ad istanza del rispettivo Municipio, essere collocata nell'ultima classe delle rurali. I Municipii determineranno, salva l'approvazione dell'Autorità superiore, ciascuno secondo i propri mezzi, lo stipendio da assegnarsi agli insegnanti preposti a queste scuole.

Art. 344. I Comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole con rendite destinate all'istruzione elementare, colle entrate proprie, coll'imposta comunale ordinaria.

Art. 345. Lo Stato verrà, con annuali stanziamenti, in sussidio dei comuni che per l'angustia delle loro entrate, o per la poca agiatezza dei loro abitanti, non saranno in grado di sottostare alle spese che questa legge pone a loro carico per l'istruzione elementare.

Art- 346. Qualora le Provincie stanzino sussidi per lo stesso effetto questi saranno preferibilmente applicati alle spese occorrenti pel primo stabilimento delle scuole e pel mantenimento del relativo materiale; mentre quelli dello Stato contribuiranno alle spese per lo stipendio degli insegnanti. In ogni caso questi sussidii non saranno concessi che con ispeciale destinazione a profitto di luoghi e di scuole determinate.

Art. 347. A fine di provvedere al riposo degl'insegnanti delle scuole classificate, a termini degli articoli 338. 339 e 342. sarà istituita sotto il nome di Monte delle pensioni pei Maestri elementari, una Cassa particolare i cui statuti saranno stabiliti con Decreto Regio sopra le basi infradeterminate.

Art. 348. I Comuni, le Corporazioni, le Amministrazioni e tutti gli enti morali senza distinzione cui appartengono le scuole preaccennate verseranno in questa cassa il 2 per cento sopra il minimo degli stipendi stabiliti per le scuole rispettive.

Art. 349. Le somme che vi saranno versate durante il primo decennio dalla sua istituzione, come altresì i legati e le largizioni che la detta cassa potrà ricevere in questo tempo, ne formeranno la dotazione, la quale sarà investita in cedole del Debito pubblico.

Art. 350. Alla fine del decennio l'erario pubblico vi verserà per una sola volta, a compimento della dotazione, una somma non inferiore all'ammontare del terzo di essa dotazione.

Art. 351. Passato questo termine, agli insegnanti che, avendo trenta anni di effettivo servizio e 55 anni di età, non saranno più in grado di continuare utilmente, a giudizio del Consiglio provinciale per le scuole e del Consiglio superiore, nelle loro funzioni, sarà accordata dal Ministro sopra questa cassa una pensione di riposo eguale al minimo assegnato alla classe a cui appartiene la scuola che avranno retta durante l'ultimo quinquennio.

Art. 352. Un sussidio vitalizio non inferiore al terzo del relativo minimo potrà essere accordato a coloro che, dopo 15 anni di servizio, non potranno più continuare nelle loro funzioni.

Art. 353. Alla vedova del maestro, se maritata durante l'esercizio delle funzioni da oltre tre anni, ed in ogni evento se con prole, finchè rimane nello stato vedovile; ai figli ed alle figlie non maritate, finché non abbiano raggiunta la maggiore età, sarà devoluta a ciascuno per eguale porzione, ed in ogni caso con diritto di accrescimento reciproco, la metà della pensione di riposo di cui il maestro avrà goduto, o che gli sarebbe spettata al momento del decesso. Un eguale favore sarà fatto, alle stesse condizioni, ai figli ed alle figlie delle maestre se orfani anche del padre.

Art. 354. I membri delle corporazioni religiose che insegnano nelle scuole pubbliche elementari, come pure gli ecclesiastici che vi insegnano per obblighi inerenti al loro benefizio, non parteciperanno ai vantaggi di questa istituzione.

CAPO IV - Delle scuole private

Art. 355. I cittadini in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre all'Ispettore provinciale gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza ottenuta nei licei e negli istituti tecnici terrà luogo di titolo di capacità.

Art. 356. Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artieri, sono dispensate dal far constare la loro idoneità.

CAPO V - Delle scuole normali

Art. 357. Sono istituite nove scuole normali per gli allievi maestri, delle quali una nella Savoia, una nella Sardegna, una nella Liguria, tre nelle altre antiche provincie dello Stato e tre nelle nuove. Egual numero di scuole normali colla medesima distribuzione è pure stabilito per le allieve maestre.

Art. 358. Le materie d'insegnamento in tali istituti sono: 1. la lingua e gli elementi di letteratura nazionale; 2. gli elementi di geografia generale; 3. la geografia e la storia nazionale; 4. l'aritmetica e la contabilità; 5. gli elementi di geometria; 6. nozioni elementari di storia naturale, di fisica e di chimica; 7. norme elementari d'igiene; 8. disegno lineare e calligrafia; 9. la pedagogia. Nelle scuole normali per le maestre è aggiunto l'insegnamento dei lavori propri al sesso femminile; in quelle pei maestri può essere aggiunto un corso elementare d'agricoltura e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in relazione allo Statuto, alla legge elettorale ed all' amministrazione pubblica.

Art. 359. L'insegnamento delle materie predette si compie in tre anni. Esso però verrà ripartito in guisa, che dopo due anni di corso gli allievi possano essere abilitati all'esame per la patente del corso inferiore delle scuole elementari, e dopo tre anni all'esame per la patente del corso superiore delle scuole medesime.

Art. 360. Nel secondo e terzo anno del corso gli allievi saranno esercitati in una delle quattro classi del corso compiuto elementare che verrà posto a disposizione dell'istituto dal Comune in cui è situato.

Art. 361. A ciascuna delle scuole normali sono addetti tre Professori titolari, fra cui sono distribuite le parti principali dell'insegnamento. L'insegnamento delle altre materie può essere affidato ad insegnanti aggiunti.

Art. 362. I Professori titolari sono di, tre categorie, ed i loro stipendi sono regolati a norma della tabella (L). Ad uno di essi sarà commesso l'Ufficio di Direttore della scuola, il quale perciò avrà un maggiore assegnamento di Lire 500. Presso ciascuna delle scuole normali femminili sarà costituito un Comitato di Ispettrici, il cui numero ed attribuzioni saranno determinati dal Regolamento.

Art. 363. Agli stipendi provvede lo Stato; ai locali ed agli arredi provvedono i Comuni nei quali l'Istituto è posto.

Art. 364. Per l'ammissione alle scuole normali si richiede:

1. L'età di 16 anni compiuti per gli alunni, e di 15 per le alunne;

2. Un attestato del Consiglio delegato del Comune o dei Comuni, in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiari per la sua distinta moralità degno di dedicarsi all'insegnamento;

3. Un attestato di un Medico che esso non abbia alcuna malattia od alcun difetto corporale che lo renda inabile all'insegnamento;

4. L'aver superato l'esame d'ammissione giusta i programmi prescritti.

Art. 365. È stanziata annualmente sul bilancio del Ministero dell'Istruzione pubblica una determinata somma per ripartirla, in proporzione della popolazione di caduna Provincia, in annui sussidi ad alunni e ad alunne delle scuole normali dello Stato. Tali sussidi non possono essere minori di L. 250 annue caduno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 25 mila abitanti.

Art. 366. Gli accennati sussidi sono conferiti, per cura del Consiglio provinciale per le scuole, agli aspiranti ed alle aspiranti riconosciuti più meritevoli in seguito ad esame di concorso ed, a pari merito, ai più bisognosi.

Art. 367. Gli alunni e le alunne provveduti di sussidio, potranno essere riuniti in un convitto comunale o provinciale.

Art. 368. Incorreranno nella perdita del sussidio gli alunni che mancassero gravemente nella condotta morale, o che si rendessero colpevoli di reiterata inosservanza delle discipline scolastiche, come pure quelli che per loro negligenza non subissero l'esame in fine dell'anno scolastico, o fossero rimandati due volte nello stesso esame.

Art. 369. I maestri e le maestre provenienti dalle scuole normali dello Stato saranno preferibilmente scelti per le scuole elementari pubbliche. Questa preferenza non avrà luogo che a parità di merito.

Art. 370. Sarà in facoltà delle Provincie di aprire scuole magistrali maschili e femminili per formare maestri e maestre elementari del grado inferiore, sotto l'osservanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito regolamento.

Art. 371. Coloro che aspirano al grado di maestri o di maestre potranno, anche senza aver fatto corsi regolari come sopra, presentarsi ai relativi esami tanto nelle scuole normali dello Stato, quanto in quelle provinciali di cui all'articolo precedente, sotto l'osservanza di particolari discipline e di speciali programmi da determinarsi per Decreto Reale.

Art. 372. I maestri e le maestre, muniti delle patenti d'idoneità nel modo stabilito nell'articolo precedente, potranno essere pareggiati a quelli che frequentarono le scuole normali, purchè abbiano insegnato per cinque anni in scuole Pubbliche ed abbiano dato prove di distinta capacità e di buona condotta.

CAPO VI - Disposizioni finali.

Art. 373. Le disposizioni di questa legge nelle quali non è fatto cenno che dell'istruzione elementare maschile si applicheranno egualmente all'istruzione elementare femminile, salve le eccezioni che emergono dall'indole propria di quest'ultima, e che saranno detenninate con speciale regolamento.

Art. 374. Nei Comuni dove si parla la lingua francese, essa verrà insegnata invece dell'italiana. Gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione, e dall'assistere agli esercizi che vi si attengono. Nulla sarà innovato a quanto si è finora praticato, rispetto all'insegnamento religioso delle scuole destinate particolarmente all'istruzione elementare dei fanciulli appartenenti ai Culti tollerati.

Art. 375. Non Possono esercitare un uffizio qualunque nelle scuole elementari sì pubbliche che private, nè essere a qualsiasi titolo applicati od ascritti agli istituti contemplati in questa legge, coloro che saranno stati condannati a pene criminali o ad una pena qualunque per falso, furto, truffa o pravi costumi.

Art. 376. Al fine di accertare lo stato dei servizi, prestati nelle scuole pubbliche elementari dai maestri che, a norma di questa legge possano eventualmente conseguire la pensione od il sussidio vitalizio, saranno incaricati gl'Ispettori di verificare tali servigi. I maestri che dopo un anno dell'incarico avuto dall'Ispettore non avranno sottoposto il loro stato di servizio al medesimo, saranno riputati aver rinunziato ai loro diritti in proposito.

Art. 377. Continueranno ad essere impiegati regii con tutti i diritti annessi alle loro qualità gl'insegnanti delle scuole elementari, che or sono a carico dello Stato. Essi però andranno soggetti alla disposizione dell'allinea dell'art. 268.

Art. 378. Coloro che all'epoca in cui questa legge sarà promulgata si troveranno regolarmente a capo di una scuola od istituto elementare privato, saranno riputati possedere tutti i requisiti legali necessari per continuare nell'intrapreso esercizio.

Disposizioni generali relative a tutti i titoli della presente legge

Art. 379. Per tutto quanto concerne l'amministrazione generale e locale della Pubblica Istruzione, la presente legge comincierà ad applicarsi dal l gennaio 1860. Per ciò poi che riguarda l'ordinamento degli studi e la condizione degl'insegnanti, s'intenderà in vigore della stessa data, ma avrà esecuzione con provvedimenti successivi da emanare nel corso dell'anno, in guisa che l'applicazione generale della stessa legge sia compiuta all'aprirsi dell'anno scolastico 1860­-61.

Art. 380. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. Continuano però in un ufficio le attuali autorità scolastiche, e sono mantenuti nella loro forma attuale i pubblici istituti d'istruzione ed educazione, finchè e le une e gli altri non sieno effettivamente surrogati a norma della legge medesima. Ordiniamo che la presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. a Torino a dì 12 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

CASATI

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