pine-cone.jpg

Cerca nel sito

Decreto Ministeriale n. 93 - 8 luglio 2020

Decreto Ministeriale n. 93 - 8 luglio 2020

 

Immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica ai sensi dell’art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Il Ministro dell’Istruzione

VISTO

il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare l’articolo 1-bis che, al comma 1, autorizza il Ministro dell’istruzione «…omissis…a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023», al comma 3, prevede che «Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado», infine, al comma 4, dispone che «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

VISTA

la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA 

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO 

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA

la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, ed in particolare l’articolo 39;

 VISTA 

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

 

 VISTA   

la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

 

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

 

VISTA

la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;

 

VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

 

VISTI

gli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”;

 

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

 

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

 

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante “Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”;

 

VISTO

il decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, concernente l'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

 

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

 

CONSIDERATO

che, da una rilevazione effettuata presso gli Uffici Scolastici Regionali, le graduatorie disponibili contano n. 1.048 iscrizioni per la scuola dell’infanzia e primaria e n. 866 per la scuola secondaria di I e II grado;

 

CONSIDERATO

che il numero complessivo dei posti vacanti e disponibili, risultanti al sistema informativo, per l’insegnamento della religione cattolica, rispetto al 70% della dotazione organica, per l’anno scolastico 2020/2021 è pari a 6.600 posti e che il numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 risulta pari a n. 472 unità;

 

VISTA

la richiesta al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro per la Pubblica Amministrazione, formulata con nota prot. n. 6625 del 23 luglio 2020, di autorizzazione alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021;

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e Finanze, con nota prot. n. 157072 del 5 agosto 2020, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo solamente per un numero di posti corrispondente al numero di cessazioni registrate per l’anno scolastico 2020/21, pari a n. 472;
VISTA

la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con la quale si autorizza l’immissione in ruolo di n. 472 unità di insegnanti di religione cattolica;

 

SENTITE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

Ripartizione del contingente

1. Nelle more dell'espletamento del concorso da bandire ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l’anno scolastico 2020/2021 le immissioni in ruolo continuano a essere effettuate mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado. 
2. Il contingente complessivo di n. 472 assunzioni a tempo indeterminato, corrispondente al numero delle cessazioni registrate per l’anno scolastico 2020/2021 ed autorizzato come in premessa, è ripartito in contingenti regionali sulla base delle cessazioni effettive di ciascuna regione e in misura proporzionale ai posti disponibili in organico per l’anno scolastico 2020/2021, tenendo comunque conto della consistenza delle graduatorie dei concorsi riservati banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004. 
3. Ogni contingente regionale è ripartito in due distinti contingenti corrispondenti ai due ruoli regionali previsti dall’articolo 1 della legge 18 luglio 2003, n.186.

Articolo 2

Assunzione del personale 

1. Nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica è definito dal competente Direttore dell’ufficio scolastico regionale, a livello di ciascuna diocesi. 
2. Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, corrispondenti ai due distinti ruoli previsti dall’articolo 1 della legge n. 186/2003. 
3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale invierà all’Ordinario diocesano competente per territorio i nominativi in ordine alfabetico di coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria, attingendo dall’elenco degli idonei, per l’assunzione a tempo indeterminato, al fine di verificare il possesso dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica.
4. Acquisita la comunicazione relativa alla verifica dell’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano competente per territorio, si procederà all’intesa con il medesimo Ordinario diocesano sull’assunzione di ciascun insegnante e alla stipula del contratto a tempo indeterminato. 
5. Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano vacanti e disponibili in organico di diritto di ciascuno dei due ruoli. 
6. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’articolo 3 e all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 7. Al personale assunto a tempo indeterminato è assegnata una sede provvisoria condizionatamente al superamento, con esito positivo, dell’anno di prova. 
 
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione.
 

Please publish modules in offcanvas position.