INTESA TRA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
"Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione
cattolica ai sensi dell'art.1-bis decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Vista l'Intesa de) 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202;
Vista l'Intesa del 28 giugno 2012, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, con la quale sono stati aggiornati i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica;
Vista la normativa vigente e ravvisata la necessità di predisporre il bando di concorso di cui al comma l dell'articolo l-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti",
raggiungono l'intesa sui seguenti punti
l. La procedura concorsuale di cui in premessa è bandita nel rispetto dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175.
2. Ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di concorsi per l'accesso alle pubbliche al1lIlllnistraziom italiane, il concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo l-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, nonché dall'articolo 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso sono quelli di cui al punto 4 dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 giugno 2012. I suddetti titoli e l'elenco delle Facoltà e Istituti abilitati a rilasciare titoli di studio sono indicati, in relazione alle altre discipline ecclesiastiche, dal decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che è allegato alla presente e ne costituisce parte integrante.
4. Tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale è prevista la certificazione dell'idoneità diocesana di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
5. Il 50 per cento dei posti messi a bando nella singola Regione, ai sensi dell'articolo l-bis, comma 2, del decreto-legge n. 126 del 2019, è riservato al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. Ai fini della valutazione dell' annualità di servizio si applica l'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
6. L'articolazione, il punteggio cd i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli saranno oggetto di determinazione da parte del bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell'idoneità diocesana, che è condizione per l'insegnamento della religione cattolica.
7. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 186 del 2003, la preparazione dei candidati è valutata con riferimento ad un programma d'esame comprendente, oltre a quanto previsto nel citato comma 5, anche la conoscenza delle Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica. Le commissioni di concorso sono costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge, tenendo conto di quanto previsto al precedente periodo.