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Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020

Decreto Ministeriale n.70 del 24 luglio 2020

Il Ministro dell’Istruzione

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede”;
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12 recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 che dà esecuzione all’Intesa del 14 dicembre 1985 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana “per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202 che dà esecuzione all’Intesa del 13 giugno 1990 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, modificativa dell’Intesa del 14 dicembre 1985;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175 di esecuzione dell’Intesa firmata il 28 giugno 2012 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2019, n. 63 recante “Approvazione dello scambio di Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche”;
VISTO  il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987 avente ad oggetto “Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli” come successivamente modificato ed integrato;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 26 settembre 1996, n. 611 avente ad oggetto “Titoli di studio riconosciuti per l’insegnamento della religione cattolica e Istituti abilitati al rilascio”;
VISTA la comunicazione della Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana del 7 giugno 2017, prot. n. 377/2017, con cui si rende noto l’elenco delle discipline ecclesiastiche e delle facoltà e istituti abilitati a rilasciare titoli di studio per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
VISTA la nota della Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana del 25 giugno 2020, prot. n. 241/2020, con cui si comunica la mancanza di variazioni nell’elenco suddetto e si precisa che, con lettera del 20 luglio 2012, prot. n. 563/2012, la C.E.I. ha dato disposizioni alle Facoltà, agli Istituti interessati e ai Responsabili regionali dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) di integrare i corsi di studio, che non li prevedessero, con esami in alcune discipline di indirizzo indispensabili per il rilascio dell’idoneità canonica all’insegnamento della Religione Cattolica (Pedagogia e Didattica, Legislazione scolastica, Teoria della scuola, Metodologia e didattica dell’IRC, Tirocinio dell’IRC);
CONSIDERATA la necessità di recepire l’elenco sia dei titoli validi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sia delle facoltà teologiche e degli istituti accademici deputati al rilascio dei suddetti titoli in attuazione del punto 4.2.3. dell’Intesa del 28 giugno 2012;

 

DECRETA

 

ART. 1 (Titoli validi per l’insegnamento della religione cattolica)

1. I titoli validi per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 4.2.3. dell’Intesa del 28 giugno 2012, come risulta dalla parte A dell’elenco trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana, sono:

a. Baccalaureato e licenza in teologia (con le sue varie specializzazioni);

b. Attestato di compimento del Corso di Teologia in un seminario maggiore;

c. Laurea magistrale in Scienze Religiose;

d. Licenza in Scienze Bibliche o sacra Scrittura;

e. Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione”;

f. Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della Religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile”;

g. Licenza in Missiologia.

 

ART. 2 (Facoltà e Istituti abilitati)

1. Le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i titoli di cui all’art.1, sono indicati nella parte B dell’elenco trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana.

2. Il suddetto elenco costituisce parte integrante del presente decreto.

 

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